Art. 5 1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» comunica le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Farina di castagne della Lunigiana» delle quantita' certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse. 2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Farina di castagne della Lunigiana» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.