Art. 5 
 
  1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura  di
Massa Carrara» comunica le attestazioni di  conformita'  all'utilizzo
della  denominazione  «Farina  di  castagne  della  Lunigiana»  delle
quantita' certificate e degli  aventi  diritto  entro  trenta  giorni
lavorativi dal rilascio delle stesse. 
  2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura  di
Massa  Carrara»  trasmettera'  i  dati  relativi  al  rilascio  delle
attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione  «Farina
di castagne della Lunigiana» a  richiesta  del  Consorzio  di  tutela
riconosciuto, ai sensi  dell'art.  14  della  legge  n.  526/1999  e,
comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.