Art. 5 
 
            Compiti del comitato amministratore del Fondo 
 
  1. Il comitato amministratore del Fondo deve: 
  a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal  consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci  annuali  della  gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
  b) deliberare gli interventi ed i trattamenti in  conformita'  alle
regole di precedenza e turnazione fra le aziende, di cui all'art.  10
e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione  degli  istituti
previsti; 
  c)  fare  proposte  in  materia   di   contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3,  commi  6  e  29  della
legge 28 giugno 2012, n.  92,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
successivo comma 30 del medesimo art. 3, al  fine  di  assicurare  il
pareggio di bilancio; 
  d) vigilare sull'affluenza  dei  contributi,  sull'ammissione  agli
interventi   e    sull'erogazione    delle    prestazioni,    nonche'
sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti
necessari per il miglior funzionamento del Fondo,  nel  rispetto  del
criterio di massima economicita', formulando proposte in merito  agli
oneri di funzionamento del Fondo medesimo; 
  e) deliberare in ordine all'ammissione alle prestazioni  del  Fondo
dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente decreto; 
  f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi
e prestazioni; 
  g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non
cumulabilita' di cui al successivo art. 11; 
  h) assolvere ad ogni altro compito che sia  ad  esso  demandato  da
leggi o regolamenti.