Art. 5 Compiti del comitato amministratore del Fondo 1. Il comitato amministratore del Fondo deve: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare gli interventi ed i trattamenti in conformita' alle regole di precedenza e turnazione fra le aziende, di cui all'art. 10 e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti; c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo art. 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio; d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita', formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo; e) deliberare in ordine all'ammissione alle prestazioni del Fondo dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente decreto; f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui al successivo art. 11; h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.