Art. 5 
 
      Fissazione dei limiti per il calcolo delle compensazioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art.
3, l'IVASS in relazione alla CARD-CID fissa  per  la  generazione  di
riferimento,  sulla  base  dell'andamento  effettivo  dei   costi   e
dell'esperienza maturata, le soglie minime  dei  premi  raccolti,  la
misura dei percentili utilizzati per la  determinazione  dell'importo
minimo e di quello massimo dei sinistri da  includere  nell'algoritmo
di calcolo, nonche' i valori massimi  dei  differenziali  percentuali
tra incentivi e penalizzazioni adottati  per  la  determinazione  dei
relativi importi. 
  2. L'IVASS rende noti, entro il 31 dicembre  dell'anno  antecedente
quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio  sito
internet, i valori di cui al comma 1. 
  3. Nel medesimo Provvedimento  sono  comunicati  il  livello  degli
importi minimi e massimi dei sinistri da includere nell'algoritmo  di
calcolo degli incentivi o penalizzazioni dell'anno di generazione  in
corso, determinato secondo le modalita' descritte nell'allegato 1.