Art. 5 Fissazione dei limiti per il calcolo delle compensazioni 1. Ai fini dell'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art. 3, l'IVASS in relazione alla CARD-CID fissa per la generazione di riferimento, sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata, le soglie minime dei premi raccolti, la misura dei percentili utilizzati per la determinazione dell'importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nell'algoritmo di calcolo, nonche' i valori massimi dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni adottati per la determinazione dei relativi importi. 2. L'IVASS rende noti, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio sito internet, i valori di cui al comma 1. 3. Nel medesimo Provvedimento sono comunicati il livello degli importi minimi e massimi dei sinistri da includere nell'algoritmo di calcolo degli incentivi o penalizzazioni dell'anno di generazione in corso, determinato secondo le modalita' descritte nell'allegato 1.