Art. 5 Requisiti e caratteristiche del Servizio 1. Il numero minimo di soccorritori aeroportuali da garantire, durante gli orari d'apertura degli aeroporti e degli eliporti, e' stabilito dalla commissione di cui all'art. 4, comma 3, all'atto dell'accertamento finalizzato all'emanazione del Certificato. La determinazione deve tenere conto delle indicazioni contenute nella normativa emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonche' dall'Unione Europea. 2. Il livello minimo di equipaggiamento di soccorso negli aeroporti e negli eliporti deve rispettare quanto previsto dalla normativa emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonche' dall'Unione Europea. 3. Ai fini della regolarita' e dell'efficienza del Servizio, il responsabile garantisce il mantenimento delle condizioni che hanno consentito il rilascio del Certificato e il rispetto dei requisiti contenuti dallo stesso. 4. Il responsabile del Servizio provvede, con l'ausilio di un soccorritore aeroportuale istruttore, di seguito denominato Istruttore, a predisporre ed attuare il piano di addestramento sia di primo inserimento che periodico dei soccorritori aeroportuali, in conformita' a quanto previsto dalla normativa emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonche' dall'Unione Europea; le attivita' di addestramento devono essere riportate nell'apposito registro previsto dall'allegato I al presente decreto.