Art. 5 
 
              Requisiti e caratteristiche del Servizio 
 
  1. Il numero minimo  di  soccorritori  aeroportuali  da  garantire,
durante gli orari d'apertura degli aeroporti  e  degli  eliporti,  e'
stabilito dalla commissione di cui  all'art.  4,  comma  3,  all'atto
dell'accertamento  finalizzato  all'emanazione  del  Certificato.  La
determinazione deve tenere conto delle  indicazioni  contenute  nella
normativa emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonche'
dall'Unione Europea. 
  2. Il livello minimo di equipaggiamento di soccorso negli aeroporti
e negli eliporti deve  rispettare  quanto  previsto  dalla  normativa
emanata  dall'I.C.A.O.  e   dal   Ministero   dell'interno,   nonche'
dall'Unione Europea. 
  3. Ai fini della regolarita' e  dell'efficienza  del  Servizio,  il
responsabile garantisce il mantenimento delle  condizioni  che  hanno
consentito il rilascio del Certificato e il  rispetto  dei  requisiti
contenuti dallo stesso. 
  4. Il responsabile del  Servizio  provvede,  con  l'ausilio  di  un
soccorritore   aeroportuale   istruttore,   di   seguito   denominato
Istruttore, a predisporre ed attuare il piano di addestramento sia di
primo inserimento che periodico  dei  soccorritori  aeroportuali,  in
conformita' a quanto previsto dalla normativa emanata dall'I.C.A.O. e
dal Ministero dell'interno, nonche' dall'Unione Europea; le attivita'
di  addestramento  devono  essere  riportate  nell'apposito  registro
previsto dall'allegato I al presente decreto.