Art. 5 Prerequisiti 1. La selezione dei tirocinanti e' effettuata previa verifica della sussistenza in capo a ciascun candidato dei seguenti requisiti: a) limite di eta' di cui all'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero stato di familiare di cittadini comunitari non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadinanza di Paesi terzi e possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria; c) assenza di precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle attivita' da svolgere nell'ambito dei tirocini formativi di cui all'art. 1 del presente decreto; d) titolo di studio e votazione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto; e) almeno un titolo di studio - tra quelli indicati all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c) e d) - conseguito entro i 12 mesi precedenti l'inizio del tirocinio.