Art. 5 Informazioni sull'organismo specificato 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' fatto obbligo a chiunque e' a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio della comparsa effettiva o sospetta dell'organismo specificato in un'area o un sito di produzione ritenuti indenni.