Art. 5 
 
 
               Informazioni sull'organismo specificato 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, e' fatto obbligo a chiunque e' a  conoscenza,  compresi
gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di
dare immediata  comunicazione  al  Servizio  fitosanitario  regionale
competente  per  territorio  della  comparsa  effettiva  o   sospetta
dell'organismo  specificato  in  un'area  o  un  sito  di  produzione
ritenuti indenni.