Art. 5 
 
 
                             Prestazioni 
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2: 
    a) in via ordinaria: 
      1) a contribuire al finanziamento  di  programmi  formativi  di
riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso  con
gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea; 
      2) al finanziamento  di  specifici  trattamenti  a  favore  dei
lavoratori interessati  da  riduzione  o  sospensione  dell'attivita'
lavorativa,   ivi   comprese   le   prestazioni    di    solidarieta'
intergenerazionale di cui all'art. 10, comma 6; 
    b) in via straordinaria: 
      all'erogazione di  assegni  straordinari  per  il  sostegno  al
reddito, in forma  rateale,  ed  al  versamento  della  contribuzione
correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a  fruirne  nel  quadro
dei processi di agevolazione all'esodo. 
      Qualora l'erogazione avvenga su  richiesta  del  lavoratore  in
unica soluzione,  l'assegno  straordinario  e'  pari  ad  un  importo
corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il  tasso
ufficiale di  riferimento  della  BCE  (TUR)  vigente  alla  data  di
decorrenza  della  prestazione  stessa,  dedotta   la   contribuzione
correlata, che pertanto non verra' versata. 
    c) in via emergenziale: 
      all'erogazione, nei confronti dei  lavoratori  in  esubero  non
aventi i requisiti per l'accesso alle  prestazioni  straordinarie  di
cui alla lettera b)  del  presente  comma,  dei  trattamenti  di  cui
all'art. 12 del presente decreto. 
  2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di
cui all'art. 2. 
  3. Gli assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di  lavoro  e  fino  alla  decorrenza  dei  trattamenti  di  pensione
anticipata  o  di  vecchiaia  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita),  a
favore dei lavoratori che maturino  i  predetti  requisiti  entro  un
periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a  60  mesi,  dalla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro. 
  4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di  cui  al  comma  3,  si
dovra'  tener  conto  della   complessiva   anzianita'   contributiva
rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori. 
  5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al  precedente
comma 1, lettera b), dovuta  alla  competente  gestione  assicurativa
obbligatoria. 
  6. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese
le misure di sostegno  del  reddito  relative  alla  risoluzione  del
rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo  sono  ridotte  in
misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi
compresa la contribuzione correlata.