Art. 5 
 
         Modalita' di immissione in consumo di biocarburanti 
 
  1. Per gli anni fino al 2017 compreso, l'obbligo di  immissione  in
consumo di biocarburanti puo' essere assolto  immettendo  in  consumo
indifferentemente uno o piu' prodotti di cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera b) del presente decreto. 
  2.  Dall'anno  2018,  l'obbligo  di  immissione   in   consumo   di
biocarburanti deve essere assolto immettendo in consumo  uno  o  piu'
prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente  decreto
secondo le percentuali  minime,  differenziate  per  biocarburanti  e
biocarburanti avanzati, indicate all'art. 3, comma 3 per ogni anno di
riferimento. 
  3.  Ai  fini  della  verifica  dell'assolvimento  dell'obbligo   di
immissione  in  consumo  sono  contabilizzati   i   quantitativi   di
biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine
e gasoli di cui all'art. 2, lettera a) ed f),  destinati  al  mercato
nazionale, nonche' il biometano e il biopropano destinato al  settore
nazionale dei trasporti.