Art. 5 Criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali e organizzative 1. I beni del demanio provinciale sono trasferiti al valore loro attribuito come indicato nell'ultimo bilancio approvato dall'ente che trasferira' il bene stesso o eventualmente attribuibile sulla base dei principi contabili nazionali in materia di valutazione degli immobili e tenuto conto della capitalizzazione degli investimenti effettuati su di essi. I beni del demanio culturale sono trasferiti con le procedure previste dalla legge. 2. I beni del patrimonio immobiliare sono trasferiti al loro costo storico desumibile dall'ultimo inventario dell'ente, attualizzato alla fine dell'esercizio antecedente il trasferimento e aumentato di eventuali capitalizzazioni intervenute nel corso degli anni sui medesimi immobili. 3. I beni mobili sono trasferiti al loro costo storico al netto del relativo fondo di ammortamento, come risultante dall'ultimo inventario dell'ente. Ai fini del trasferimento, si tiene conto del loro valore contabile. 4. Le partecipazioni aventi valore economico sono trasferite al valore del patrimonio netto, asseverato dal collegio sindacale della societa'. 5. Il trasferimento dei beni comporta il trasferimento di eventuali proventi da essi ricavati, e parimenti degli oneri finanziari di qualsivoglia natura, su di essi eventualmente gravanti. 6. Per quanto riguarda le societa' o altri enti partecipati che esercitano tutta o parte delle funzioni oggetto di riordino, le relative partecipazioni sono trasferite, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie. Le societa' o altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento della funzione o per i quali sussistano i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione non sono soggetti al subentro dell'ente cui la funzione e' trasferita. 7. I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla lett. b) del comma 96 dell'art. 1 della legge. 8. La mappatura dei beni e delle partecipazioni in societa' di cui al presente articolo e' fatta dall'ente, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del presente decreto, con riferimento alla situazione esistente alla data della entrata in vigore del presente decreto.