Art. 5 
 
Esecutivita' dell'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  e
                            trascrizione 
 
  1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle  parti
e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
  2.  Gli  avvocati  certificano  l'autografia  delle  firme   e   la
conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. 
  (( 2-bis. L'accordo di cui al comma  1  deve  essere  integralmente
trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo  480,  secondo  comma,
del codice di procedura civile. )) 
  3. Se con  l'accordo  le  parti  concludono  uno  dei  contratti  o
compiono uno degli atti (( soggetti a trascrizione )), per  procedere
alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale
di accordo deve essere autenticata da un pubblico  ufficiale  a  cio'
autorizzato. 
  4. Costituisce illecito deontologico per  l'avvocato  impugnare  un
accordo alla cui redazione ha partecipato. 
  (( 4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
"L'accordo di cui al periodo  precedente  deve  essere  integralmente
trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo  480,  secondo  comma,
del codice di procedura civile". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 480
          del codice di procedura civile: 
                " Art. 480. Forma del precetto. 
              (Omissis). 
              Il  precetto  deve  contenere  a   pena   di   nullita'
          l'indicazione delle parti, della data di notificazione  del
          titolo esecutivo, se questa e' fatta  separatamente,  o  la
          trascrizione  integrale  del  titolo  stesso,   quando   e'
          richiesta dalla legge.  In  quest'ultimo  caso  l'ufficiale
          giudiziario, prima della relazione di  notificazione,  deve
          certificare  di  aver  riscontrato  che   la   trascrizione
          corrisponde esattamente al titolo originale. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  12  del
          decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28   (Attuazione
          dell'articolo 60 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  in
          materia di mediazione finalizzata alla conciliazione  delle
          controversie civili e commerciali), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "Art. 12. Efficacia esecutiva ed esecuzione 
              1. Ove tutte le parti aderenti  alla  mediazione  siano
          assistite  da  un  avvocato,  l'accordo   che   sia   stato
          sottoscritto  dalle   parti   e   dagli   stessi   avvocati
          costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione  forzata,
          l'esecuzione per consegna e  rilascio,  l'esecuzione  degli
          obblighi di fare e non fare, nonche'  per  l'iscrizione  di
          ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la
          conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine
          pubblico. L'accordo  di  cui  al  periodo  precedente  deve
          essere  integralmente  trascritto  nel  precetto  ai  sensi
          dell'articolo 480, secondo comma, del codice  di  procedura
          civile. In tutti  gli  altri  casi  l'accordo  allegato  al
          verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto  del
          presidente  del  tribunale,   previo   accertamento   della
          regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e
          dell'ordine pubblico. Nelle  controversie  transfrontaliere
          di  cui  all'articolo  2  della  direttiva  2008/52/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,  il
          verbale e' omologato dal Presidente del tribunale  nel  cui
          circondario l'accordo deve avere esecuzione. 
              2. (Omissis).".