(( Art. 5-bis Disposizioni in materia di autostrade 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' subentrare alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale che connette l'autostrada A22, dal casello di Reggiolo-Rolo, con l'autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, denominato «Autostrada Cispadana», previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). A tale fine il CIPE valuta, anche con riguardo alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere e alla partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna alla costruzione dell'opera, la sostenibilita' finanziaria del progetto e del piano economico-finanziario, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))