(( Art. 5-bis 
 
 
                Disposizioni in materia di autostrade 
 
  1.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   puo'
subentrare alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e
conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla
concessione di costruzione  e  gestione  dell'asse  autostradale  che
connette  l'autostrada  A22,  dal  casello  di   Reggiolo-Rolo,   con
l'autostrada A23, al casello di Ferrara Sud,  denominato  «Autostrada
Cispadana», previo  parere  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE). A tale fine il  CIPE  valuta,  anche
con riguardo alla ricognizione  dei  rapporti  attivi  e  passivi  in
essere e alla partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna
alla  costruzione  dell'opera,  la  sostenibilita'  finanziaria   del
progetto  e  del  piano  economico-finanziario,  da  cui  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))