(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate
all'interno del territorio amministrativo delle province di  Bolzano,
Trento e Belluno. 
    Inoltre, ai sensi  dell'art.  6,  paragrafo  4,  lettera  b)  del
Regolamento CE n. 607/2009, le predette operazioni di  vinificazione,
ivi comprese le eventuali fasi di frizzantatura  e  spumantizzazione,
possono essere effettuate nella  Regione  Veneto  e  nella  limitrofa
Regione Lombardia,  purche'  le  aziende  interessate  dimostrino  al
competente Organismo di controllo l'uso tradizionale ed  ininterrotto
della pratica di vinificazione dei vini IGP "Vigneti delle  Dolomiti"
o "Weinberg Dolomiten" nelle ultime 5 campagne vitivinicole. 
    Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 
    La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo,
non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino. 
    In conformita' alle norme comunitarie e nazionali e'  consentito,
nella misura massima del 15% in volume, il taglio  dei  mosti  e  dei
vini di cui all'art. 2 con mosti e vini, anche di altre zone viticole
nazionali, purche' ottenuti  da  varieta'  di  vite  non  aromatiche,
classificate "idonee alla coltivazione"  o  "in  osservazione"  nelle
province di Trento, Bolzano e Belluno. 
    Lo spumante  ad  indicazione  geografica  tipica  "Vigneti  delle
Dolomiti",  in  lingua  tedesca  "Weinberg  Dolomiten"  deve   essere
ottenuto  esclusivamente  con  il  metodo  della  rifermentazione  in
autoclave. La durata minima del periodo  di  elaborazione  e'  quella
stabilita dalla normativa comunitaria vigente in materia.