Art. 5 
 
              Indicatore della situazione patrimoniale 
 
  1.  L'indicatore  della  situazione  patrimoniale  e'   determinato
sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore  del
patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonche' del  patrimonio
mobiliare di cui al comma 4. 
  2. Il patrimonio immobiliare e'  pari  al  valore  dei  fabbricati,
delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati  a  persone  fisiche
non esercenti attivita' d'impresa, quale definito ai fini IMU  al  31
dicembre dell'anno precedente a quello di  presentazione  della  DSU,
indipendentemente dal periodo di possesso  nell'anno.  Il  valore  e'
cosi'  determinato  anche  in  caso  di   esenzione   dal   pagamento
dell'imposta. Dal valore cosi'  determinato  di  ciascun  fabbricato,
area  o  terreno,  si  detrae,  fino   a   concorrenza,   l'ammontare
dell'eventuale debito residuo alla data  del  31  dicembre  dell'anno
precedente  la  presentazione  della  DSU  per  mutui  contratti  per
l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.  Per  i
nuclei familiari residenti in abitazione  di  proprieta',  il  valore
della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del  mutuo
residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se
inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro  per
ogni figlio convivente  successivo  al  secondo.  Se  superiore  alle
predette soglie, il valore rileva in misura pari a  due  terzi  della
parte eccedente. 
  3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a  quello  definito
ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero  di
cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n.  214,  riferito  alla  medesima  data   di   cui   al   comma   2,
indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore cosi'
determinato di ciascun  immobile,  si  detrae,  fino  a  concorrenza,
l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del  31  dicembre
dell'anno precedente la presentazione della DSU per  mutui  contratti
per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. 
  4. Il  patrimonio  mobiliare  e'  costituito  dalle  componenti  di
seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute  alla  data
del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione  della
DSU, fatto salvo  quanto  diversamente  disposto  con  riferimento  a
singole componenti: 
  a) depositi e conti correnti bancari e  postali,  per  i  quali  va
assunto  il  valore  del  saldo  contabile  attivo,  al  lordo  degli
interessi,  al  31  dicembre  dell'anno  precedente   a   quello   di
presentazione della  DSU,  ovvero,  se  superiore,  il  valore  della
consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora  nell'anno
precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio
immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento
di altre componenti del patrimonio  mobiliare,  di  cui  al  presente
comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della
consistenza media annua e del  saldo  al  31  dicembre,  puo'  essere
assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno
precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai  soli  fini
di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza  media
annua va comunque indicato; 
  b) titoli di Stato  ed  equiparati,  obbligazioni,  certificati  di
deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per  i  quali  va
assunto il  valore  nominale  delle  consistenze  alla  data  del  31
dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU; 
  c) azioni o  quote  di  organismi  di  investimento  collettivo  di
risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali  va  assunto  il
valore risultante dall'ultimo prospetto  redatto  dalla  societa'  di
gestione alla data di cui alla lettera b); 
  d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere  quotate
in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore  rilevato
alla data di cui alla lettera b), ovvero,  in  mancanza,  nel  giorno
antecedente piu' prossimo; 
  e) partecipazioni azionarie in  societa'  non  quotate  in  mercati
regolamentati e partecipazioni in  societa'  non  azionarie,  per  le
quali va assunto il  valore  della  frazione  del  patrimonio  netto,
determinato  sulla  base  delle   risultanze   dell'ultimo   bilancio
approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero,
in  caso  di  esonero  dall'obbligo  di   redazione   del   bilancio,
determinato  dalla  somma  delle  rimanenze  finali   e   dal   costo
complessivo  dei  beni  ammortizzabili,   al   netto   dei   relativi
ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali; 
  f) masse patrimoniali, costituite da somme di  denaro  o  beni  non
relativi all'impresa, affidate in gestione ad un  soggetto  abilitato
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali
va  assunto  il  valore  delle  consistenze  risultanti   dall'ultimo
rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti  dai  regolamenti
emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la  borsa,  dal
gestore del patrimonio anteriormente alla data di  cui  alla  lettera
b); 
  g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto  il
valore corrente alla data di cui alla lettera b),  nonche'  contratti
di  assicurazione  a  capitalizzazione  o  mista  sulla  vita  e   di
capitalizzazione  per  i  quali  va  assunto  l'importo   dei   premi
complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali
riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta
la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del  premio
versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista  sulla  vita
per i quali alla medesima data non  e'  esercitabile  il  diritto  di
riscatto; 
  h) il valore del patrimonio netto per  le  imprese  individuali  in
contabilita' ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del
costo  dei  beni  ammortizzabili  per  le  imprese   individuali   in
contabilita'  semplificata,  determinato  con  le  stesse   modalita'
indicate alla lettera e). 
  5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione
cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi,
il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza. 
  6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato  ai  sensi  del
comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari  a  6.000
euro, accresciuta  di  2.000  euro  per  ogni  componente  il  nucleo
familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro.  La
predetta soglia  e'  incrementata  di  1.000  euro  per  ogni  figlio
componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia
non si applica ai fini  della  determinazione  dell'indicatore  della
situazione reddituale, di cui all'articolo 4. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il riferimento  al  comma  15  dell'art.  19  del
          citato decreto-legge n. 201 del  2011,  vedasi  nelle  note
          all'art. 4. 
              -  Il  decreto  legislativo  23  luglio  1996,  n.  415
          (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10  maggio  1993
          relativa ai servizi di investimento nel settore dei  valori
          mobiliari e della direttiva  93/6/CEE  del  15  marzo  1993
          relativa  all'adeguatezza  patrimoniale  delle  imprese  di
          investimento e degli enti creditizi)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  9  agosto  1996,  n.  186,  supplemento
          ordinario.