Art. 5 
 
 
Adattamento  degli  allegati  III  e  IV  al  progresso   tecnico   e
                             scientifico 
 
  1. Il fabbricante, il mandatario, l'importatore,  il  distributore,
puo' presentare alla Commissione europea domanda di: 
  a) inclusione nelle liste di esenzione degli allegati III e  IV  di
materiali e componenti di AEE per applicazioni specifiche; 
  b) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato III; 
  c) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato IV; 
  d) revoca delle esenzioni di cui agli allegati III e IV. 
  2. La domanda deve essere conforme al modello di  cui  all'allegato
V, ovvero al diverso formato adottato dalla  Commissione  europea  ai
sensi dell'articolo 5, comma 8, della direttiva 2011/65/UE. 
  3. La domanda di rinnovo di un'esenzione e' presentata  al  massimo
diciotto  mesi  prima  della  scadenza  dell'esenzione   in   vigore.
L'esenzione in vigore resta valida finche' la Commissione non  adotta
una decisione sulla domanda di rinnovo. 
  4. Qualora la domanda di rinnovo di un'esenzione  sia  rigettata  o
l'esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo
di dodici mesi e un periodo massimo  di  diciotto  mesi  a  decorrere
dalla data della decisione. 
  5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della direttiva 2011/65/UE: 
  a)  le  misure  adottate  dalla  Commissione,   consistenti   nella
inclusione dei materiali e  componenti  delle  AEE  per  applicazioni
specifiche nelle liste degli allegati III e IV, hanno  una  validita'
massima di  cinque  anni  per  le  categorie  da  1  a  7,  10  e  11
dell'allegato I  e  una  validita'  massima  di  sette  anni  per  le
categorie 8 e 9 dell'allegato I, con l'ulteriore precisazione  che  i
periodi di validita' devono essere decisi caso  per  caso  e  possono
essere prorogati; 
  b) per  le  esenzioni  di  cui  all'allegato  III,  il  periodo  di
validita' massima, che puo' essere prorogato, e' di cinque  anni  per
le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio
2011, e di sette anni per le categorie  8  e  9  dell'allegato  I,  a
decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, salvo
che non sia specificato un periodo piu' breve; 
  c) per le esenzioni di cui all'allegato IV, il periodo di validita'
massima, che puo' essere prorogato, e'  di  sette  anni  a  decorrere
dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, salvo  che  non
sia specificato un periodo piu' breve. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per la direttiva 2011/65/UE, si veda nelle note  alle
          premesse.