Art. 5 
 
 
                Contenuto e validita' della notifica 
 
  1. La notifica puo' essere trasmessa anche per via  telematica,  ai
sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
con modalita' che garantiscano la sicurezza e riservatezza  dei  dati
trasmessi. Essa  e'  sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  delle
imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le
informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa
valutazione  dell'operazione  di  acquisizione  o  della  delibera  o
dell'atto da adottare. 
  2.  La  notifica,  presentata  secondo  la   modulistica   di   cui
all'articolo 2, comma  2,  lettera  d),  e'  corredata  almeno  della
seguente documentazione: 
    a) nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o degli organi
di amministrazione di imprese che  svolgono  attivita'  di  rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale,  il  testo
della delibera completa di tutta  la  documentazione  trasmessa  agli
organi  societari  per  la  sua  adozione,  nonche'   di   tutte   le
informazioni idonee a consentire le valutazioni di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge; 
    b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di  partecipazioni  in
imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema
di difesa e sicurezza nazionale, il progetto  industriale  perseguito
con  l'acquisizione  oggetto  di  notifica  con  il  relativo   piano
finanziario e una descrizione generale del progetto di acquisizione e
dei suoi effetti, nonche' informazioni  dettagliate  sull'acquirente,
sul suo ambito di  operativita',  oltre  che  tutte  le  informazioni
idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo  1,  comma  3,
del decreto-legge; 
  3. Oltre a quanto  indicato  all'articolo  1,  commi  4  e  5,  del
decreto-legge, la notifica deve contenere: 
    a) la procura speciale; 
    b) l'indicazione e gli estremi della persona fisica  o  giuridica
notificante cui  comunicare  l'eventuale  richiesta  di  informazioni
aggiuntive, l'avvio di altre sub fasi del procedimento o  l'eventuale
atto di esercizio dei poteri speciali; 
    c) l'indicazione "la presente notifica e' effettuata ai  sensi  e
per gli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo  2012,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56
- settori difesa e sicurezza nazionale"; 
    d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli  46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
per  cui  "I  sottoscritti  assumono  la   responsabilita'   che   le
informazioni fornite sono complete e  veritiere  e  che  i  documenti
allegati sono completi e conformi agli originali". 
  4. Il Ministero responsabile  dell'istruttoria  e  della  proposta,
anche tenendo conto di eventuali  indicazioni  della  Presidenza  del
Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque  immediata
comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  e   al   gruppo   di
coordinamento, informa tempestivamente  i  soggetti  notificanti  nel
caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine per
l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1, commi 4  e  5,
del  decreto-legge  decorre  dal  ricevimento  della  nuova  notifica
completa.  Il  Ministero  responsabile   dell'istruttoria   e   della
proposta,  anche  tenendo  conto  di  eventuali   indicazioni   della
Presidenza del Consiglio o  di  altri  Ministeri  interessati,  dando
comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio  e  al
gruppo di coordinamento, puo'  chiedere  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 4  e  5,  del  decreto-legge  ai  soggetti  notificanti  ovvero
all'eventuale controparte gli elementi integrativi necessari  per  la
valutazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 65 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e'
          il seguente: 
              "Art.  65.  Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica 
              1. Le istanze e le  dichiarazioni  presentate  per  via
          telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori  dei
          servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi  1  e  3,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, sono valide: 
              a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore accreditato; 
              b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal  sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi,  nei  limiti  di  quanto
          stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi   della
          normativa vigente; 
              c) ovvero quando l'autore e' identificato  dal  sistema
          informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione ai sensi della  normativa  vigente  nonche'
          quando le istanze e le dichiarazioni sono  inviate  con  le
          modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              c-bis) ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante  la
          propria casella di posta elettronica certificata purche' le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche
          adottate ai sensi dell'articolo 71, e  cio'  sia  attestato
          dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
          In tal  caso,  la  trasmissione  costituisce  dichiarazione
          vincolante ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  secondo
          periodo. Sono fatte salve  le  disposizioni  normative  che
          prevedono  l'uso  di  specifici  sistemi  di   trasmissione
          telematica nel settore tributario. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta  responsabilita'
          dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su
          sito  secondo  le  modalita'  previste  dal  comma  1  sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. 
              4.  Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente:«2. Le istanze e  le  dichiarazioni
          inviate  per  via  telematica  sono  valide  se  effettuate
          secondo  quanto  previsto  dall'articolo  65  del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».". 
              - Il testo dell'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5,  del  citato
          decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e' il seguente: 
              "2.  Al  fine  di  valutare  la   minaccia   di   grave
          pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e  della
          sicurezza nazionale derivante dalle delibere  di  cui  alla
          lettera b) del comma 1, il Governo considera, tenendo conto
          dell'oggetto della delibera, la  rilevanza  strategica  dei
          beni o delle imprese oggetto di trasferimento,  l'idoneita'
          dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione  a
          garantire l'integrita' del sistema di  difesa  e  sicurezza
          nazionale, la sicurezza delle  informazioni  relative  alla
          difesa militare, gli interessi internazionali dello  Stato,
          la   protezione    del    territorio    nazionale,    delle
          infrastrutture critiche e strategiche  e  delle  frontiere,
          nonche' gli elementi di cui al comma 3. 
              3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
          per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
          nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni  di
          cui alle lettere a) e c)  del  comma  1,  il  Governo,  nel
          rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
          considera,   alla   luce   della    potenziale    influenza
          dell'acquirente sulla  societa',  anche  in  ragione  della
          entita' della partecipazione acquisita: 
              a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita' di
          finanziamento dell'acquisizione, della capacita' economica,
          finanziaria,  tecnica   e   organizzativa   dell'acquirente
          nonche' del progetto industriale,  rispetto  alla  regolare
          prosecuzione   delle   attivita',   al   mantenimento   del
          patrimonio  tecnologico,   anche   con   riferimento   alle
          attivita'  strategiche  chiave,  alla  sicurezza   e   alla
          continuita'  degli  approvvigionamenti,  oltre   che   alla
          corretta e puntuale esecuzione degli obblighi  contrattuali
          assunti  nei  confronti   di   pubbliche   amministrazioni,
          direttamente  o  indirettamente,  dalla  societa'  le   cui
          partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con  specifico
          riguardo  ai  rapporti  relativi  alla  difesa   nazionale,
          all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; 
              b) l'esistenza,  tenuto  conto  anche  delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati 
              4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui  al
          comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  una  informativa  completa  sulla
          delibera o sull'atto da adottare in modo da  consentire  il
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
          l'impresa  l'obbligo  di  notifica  al  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. Entro  quindici  giorni  dalla  notifica  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri comunica  l'eventuale
          veto. Qualora si renda necessario  richiedere  informazioni
          all'impresa, tale termine e' sospeso, per una  sola  volta,
          fino al ricevimento delle informazioni richieste, che  sono
          rese entro il termine di  dieci  giorni.  Le  richieste  di
          informazioni  successive  alla  prima  non   sospendono   i
          termini.  Decorsi  i  predetti  termini  l'operazione  puo'
          essere effettuata. Il potere di cui al  presente  comma  e'
          esercitato  nella  forma  di  imposizione   di   specifiche
          prescrizioni   o   condizioni   ogniqualvolta   cio'    sia
          sufficiente  ad  assicurare  la  tutela   degli   interessi
          essenziali della difesa e  della  sicurezza  nazionale.  Le
          delibere o gli atti adottati  in  violazione  del  presente
          comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere  alla
          societa' e  all'eventuale  controparte  di  ripristinare  a
          proprie spese la situazione anteriore. Salvo che  il  fatto
          costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni  di
          cui  al  presente  comma  e'  soggetto   a   una   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  fino  al  doppio   del   valore
          dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per  cento
          del fatturato cumulato realizzato dalle  imprese  coinvolte
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. 
              5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  di  cui
          al comma 1,  lettere  a)  e  c),  chiunque  acquisisce  una
          partecipazione  in  imprese  che  svolgono   attivita'   di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale notifica l'acquisizione entro dieci  giorni  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  trasmettendo  nel
          contempo  le  informazioni   necessarie,   comprensive   di
          descrizione  generale   del   progetto   di   acquisizione,
          dell'acquirente e del suo ambito di  operativita',  per  le
          valutazioni  di  cui  al  comma  3.   Nel   caso   in   cui
          l'acquisizione abbia  a  oggetto  azioni  di  una  societa'
          ammessa alla negoziazione  nei  mercati  regolamentati,  la
          notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente  venga
          a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione
          superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma  2,
          del testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
          1998,  n.  58,   e   successive   modificazioni,   e   sono
          successivamente notificate le acquisizioni che  determinano
          il superamento delle soglie del 3 per cento, 5  per  cento,
          10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il
          potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma  1,
          lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1,
          lettera c), e' esercitato entro quindici giorni dalla  data
          della notifica.  Qualora  si  renda  necessario  richiedere
          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Eventuali richieste di informazioni successive  alla  prima
          non sospendono i termini, decorsi i quali  l'acquisto  puo'
          essere effettuato. Fino alla notifica  e,  successivamente,
          comunque fino al decorso del termine per  l'imposizione  di
          condizioni o per l'esercizio del potere di  opposizione,  i
          diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto  diverso
          da  quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni   che
          rappresentano la partecipazione  rilevante,  sono  sospesi.
          Qualora   il   potere   sia    esercitato    nella    forma
          dell'imposizione di condizioni di cui al comma  1,  lettera
          a), in caso di eventuale inadempimento o  violazione  delle
          condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo  in
          cui perdura l'inadempimento o la violazione, i  diritti  di
          voto, o comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni  o  quote,  nonche'  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte,  sono  nulli.  L'acquirente  che  non  osservi  le
          condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del valore dell'operazione  e  comunque  non
          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
          cessionario  non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale, connessi alle  azioni  che  rappresentano  la
          partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse  azioni
          entro  un  anno.  In  caso  di  mancata   ottemperanza   il
          tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri, ordina la vendita delle suddette  azioni  secondo
          le  procedure  di  cui  all'articolo  2359-ter  del  codice
          civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate
          con il voto determinante di tali azioni sono nulle.". 
              - Il testo degli articoli  46  e  47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa), e' il seguente: 
              "Art.   46    (R)    Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni 
              1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R) 
              Art. 47. (R)  Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'. 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.".