Art. 5 
 
 
               Classificazione dei rifiuti radioattivi 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare  e  il  Ministro   dello   sviluppo   economico,   su   proposta
dell'autorita' di regolamentazione competente, adottano  con  decreto
interministeriale,  entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, la classificazione dei rifiuti  radioattivi,  anche
in relazione agli standard internazionali, tenendo conto  delle  loro
proprieta' e delle specifiche tipologie.