Art. 5 
 
 
             Modalita' di considerazione delle modifiche 
                       al rating di legalita' 
 
  1. Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto  del  rating  di
legalita'  nella  determinazione  delle  condizioni   economiche   di
erogazione del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, verificano,
in sede di monitoraggio del credito, la  persistenza  del  rating  di
legalita' e del punteggio di rating attribuito  all'impresa  ai  fini
dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche. 
  2. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza da parte  delle  banche
delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 4.