Art. 5 
 
 
            Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti  dalla
presente legge  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 aprile 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando