Art. 5 
 
 
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse  umane
                               del SSN 
 
  1. La  Direzione  generale  delle  professioni  sanitarie  e  delle
risorse umane del SSN svolge le seguenti funzioni:  disciplina  delle
professioni sanitarie; vigilanza sugli ordini  e  sui  collegi  degli
esercenti le professioni sanitarie  e  segreteria  della  Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;  responsabilita'
professionale   degli    esercenti    le    professioni    sanitarie;
riconoscimento  dei  titoli  esteri  delle  professioni  sanitarie  e
rapporti con l'Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli
e  di  mobilita'  dei  professionisti  sanitari;  organizzazione  dei
servizi sanitari  territoriali,  professioni  sanitarie,  concorsi  e
stato giuridico  del  personale  del  SSN,  e  relativo  contenzioso;
disciplina    dell'attivita'    libero-professionale    intramuraria;
promozione della telemedicina in raccordo con  le  direzioni  di  cui
agli articoli 4 e 11; rapporti tra il SSN e le universita' in materia
di personale delle aziende ospedaliero-universitarie e di  formazione
di base  e  specialistica  dei  professionisti  sanitari  nonche'  di
protocolli d'intesa per le attivita'  assistenziali;  individuazione,
in raccordo con le Regioni e  altre  pubbliche  amministrazioni,  dei
fabbisogni  di  personale  del  SSN  e  di  professionisti  sanitari;
promozione della professionalita' attraverso  programmi  organici  di
formazione permanente e di aggiornamento; rapporti  con  le  societa'
medico-scientifiche e loro federazioni; approvazione, in raccordo con
le direzioni di cui  agli  articoli  4  e  8,  degli  statuti  e  dei
regolamenti degli enti di cui all'articolo 4, comma 12,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni;
individuazione dei  profili  professionali  del  personale  del  SSN;
rapporti con le professioni non costituite in ordini e attivita'  non
regolamentate; attivita' di rappresentanza ministeriale in seno  alla
struttura tecnica interregionale di  cui  all'articolo  4,  comma  9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come  modificato  dall'articolo
52, comma 27, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289;  rapporti  con
l'Aran e con il comitato di settore competente per la  contrattazione
riguardante il personale del SSN. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  comma  12  dell'art.  4   del   citato   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: 
              «Art. 4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri).  -
          (Omissis).; 
              12. Nulla  e'  innovato  alla  vigente  disciplina  per
          quanto concerne l'ospedale  Galliera  di  Genova,  l'Ordine
          Mauriziano  e  gli  istituti   ed   enti   che   esercitano
          l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e  43,
          secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  fermo
          restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti  presidi
          ospedalieri   al   Servizio    sanitario    nazionale    e'
          regolamentato  con  le  modalita'  previste  dal   presente
          articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
          d.lgs.   7   dicembre   1993,   n.   517,    i    requisiti
          tecnico-organizzativi  ed  i  regolamenti  sulla  dotazione
          organica e sull'organizzazione dei  predetti  presidi  sono
          adeguati,  per  la  parte  compatibile,  ai  principi   del
          presente decreto e a quelli di cui  all'art.  4,  comma  7,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati  con
          decreto del Ministro della sanita'.». 
              - Il comma 9 dell'art. 4 della legge 30 dicembre  1991,
          n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), reca: 
              «Art. 4 (Assistenza sanitaria). - (Omissis).; 
              9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per
          la disciplina dei rapporti con il  personale  convenzionato
          con il Servizio sanitario nazionale.  Tale  struttura,  che
          rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
          degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
          convenzionale, e' costituita  da  rappresentanti  regionali
          nominati dalla Conferenza dei presidenti  delle  regioni  e
          delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Della
          predetta  delegazione  fanno  parte,   limitatamente   alle
          materie di  rispettiva  competenza,  i  rappresentanti  dei
          Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
          politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
          Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento  di
          contrattazione  collettiva  relativo  ai  predetti  accordi
          tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
          46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165. A tale fine e' autorizzata la spesa annua  nel  limite
          massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.». 
              - Il comma 27 dell'art.  52  della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2003), reca: 
              «Art. 52 (Razionalizzazione della spesa  sanitaria).  -
          (Omissis).; 
              27. Sostituisce  il  comma  9  dell'art.  4,  legge  30
          dicembre 1991, n. 412.».