Art. 5 
 
 
    Procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni 
 
  1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie  da  parte  dell'Organismo   si   osservano,   in   quanto
compatibili  con  quanto   previsto   dal   presente   articolo,   le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e  II,  della  legge  24
novembre 1981, n.  689.  L'Organismo,  con  proprio  regolamento,  da
adottare entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto,  nel  rispetto  della  legislazione  vigente   in   materia,
disciplina i procedimenti per l'accertamento  e  l'irrogazione  delle
sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena  conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta  e  orale,
la verbalizzazione  e  la  separazione  tra  funzioni  istruttorie  e
funzioni decisorie. Il regolamento disciplina  i  casi  in  cui,  con
l'accordo  dell'impresa   destinataria   dell'atto   di   avvio   del
procedimento  sanzionatorio,  possono   essere   adottate   modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie. 
  2. L'Organismo, valutati gli elementi comunque in  suo  possesso  e
quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia  interesse,  da'
avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione  immediata
o la notificazione degli estremi della violazione. 
  3. L'Organismo di  controllo  determina  l'importo  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e  massimo  edittale
previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel
rispetto dei  principi  di  effettivita'  e  proporzionalita'  ed  in
funzione: 
  a) della gravita' della violazione; 
  b) della reiterazione della violazione; 
  c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o  attenuazione
delle conseguenze della violazione; 
  d)  del  rapporto  percentuale  dei  passeggeri   coinvolti   dalla
violazione rispetto a quelli trasportati. 
  4. Le somme derivanti dal pagamento  delle  sanzioni  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
in un apposito fondo da  istituire  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il  finanziamento
di progetti a vantaggio dei consumatori dei  settori  dei  trasporti.
Con successivo  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, su proposta dell'Organismo di controllo, adottato d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni  e  province  autonome,  il  predetto
fondo e' assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni,
in misura tale  che  a  ciascuna  regione  sia  trasferito  l'importo
corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle  sanzioni,
applicate  in  relazione  ai  servizi  di  trasporto  ferroviario  di
competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio. 
  5.  L'Organismo  di  controllo,  qualora  venga  a  conoscenza   di
violazioni ai sensi del presente articolo che  appaiono  suscettibili
di  mettere  in  pericolo  la  sicurezza  ed  il  buon  funzionamento
dell'esercizio ferroviario, ne informa tempestivamente l'Agenzia. 
  6. Tutte le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati  riguardanti  i
soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del  procedimento
sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il capo  I,  sezioni  I  e  II,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse.