Art. 5 
 
 
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  i   sistemi   informativi   e
                             statistici 
 
  1. Il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi  informativi  e
statistici e' articolato nelle seguenti Direzioni generali: 
    a)  Direzione  generale  per  lo  sviluppo  del  territorio,   la
programmazione ed i progetti internazionali; 
    b) Direzione generale per l'edilizia  statale  e  gli  interventi
speciali; 
    c) Direzione generale per la condizione abitativa; 
    d) Direzione generale per le strade e  le  autostrade  e  per  la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali; 
    e) Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici; 
    f) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche; 
    g) Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle  concessionarie
autostradali; 
  h) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici. 
  2. La  Direzione  generale  per  lo  sviluppo  del  territorio,  la
programmazione  ed  i  progetti  internazionali,  d'intesa   con   le
competenti strutture Dipartimentali, svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': 
    a) piani e programmi di sviluppo del  territorio  e  del  sistema
delle citta'; 
    b)    adempimenti    tecnici    ed    amministrativi     relativi
all'espletamento  delle  procedure   di   localizzazione   di   opere
infrastrutturali di rilievo nazionale; 
    c) pianificazione strategica di settore, previo  coordinamento  e
raccordo con i Ministeri e le regioni; 
    d)  promozione,  nell'ambito  delle   intese   istituzionali   di
programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni; 
    e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore
e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico; 
    f) sistema delle citta' e politiche urbane; 
    g) programmi di riqualificazione urbana: recupero del  patrimonio
edilizio  e  relative  politiche  di  incentivazione,   societa'   di
trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere; 
    h) fondi strutturali comunitari; 
    i)  monitoraggio  delle  iniziative,  dei   programmi   e   degli
interventi comunitari; 
    j) gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria; 
    k) esercizio dei compiti relativi  ai  segretariati  tecnici  dei
programmi  comunitari  affidati  all'Italia   ed   alla   conseguente
attivita' di gestione e pagamento; 
    l) coordinamento con la  programmazione  economica  nazionale  in
ambito CIPE; 
    m)  gestione  e  sviluppo  del   Sistema   informativo   per   il
monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT). 
  3. La Direzione generale per l'edilizia statale  e  gli  interventi
speciali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti di attivita': 
    a) opere  pubbliche  di  competenza  statale,  ivi  compresi  gli
interventi  di  edilizia  giudiziaria,  penitenziaria,  demaniale  di
competenza statale, di edilizia per le  Forze  armate  e  di  Polizia
nonche' dei Vigili del fuoco  e  per  la  messa  in  sicurezza  degli
edifici scolastici; 
    b)  attivita'  tecnico-amministrativa  per  l'espletamento  delle
funzioni  statali  di  competenza  del  Ministero,  funzionali   alla
definizione dei criteri per l'individuazione delle  zone  sismiche  e
delle norme tecniche per le costruzioni, su  proposta  del  Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici; 
    c) interventi per  la  ricostruzione  dei  territori  colpiti  da
eventi sismici; 
    d)  interventi  di  competenza   statale   per   la   citta'   di
Roma-Capitale; 
    e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi; 
    f) eliminazione barriere architettoniche; 
    g) attivita' per la salvaguardia di Venezia. 
  4. La Direzione generale per  la  condizione  abitativa  svolge  le
funzioni  di  competenza  del  Ministero  nei  seguenti   ambiti   di
attivita': 
    a) misure dirette a far fronte al disagio abitativo; 
    b) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e  cooperative
edilizie; 
    c) disciplina delle locazioni; 
    d)  iniziative  sociali  e  comunitarie  in  materia  di  accesso
all'abitazione; 
    e) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio; 
    f) supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione
e repressione dell'abusivismo edilizio; 
    g) repressione  delle  violazioni  urbanistiche  e  coordinamento
dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza pubblica; 
    h) osservatorio nazionale della condizione abitativa. 
  5. La Direzione generale per le strade e le  autostrade  e  per  la
vigilanza e la sicurezza  nelle  infrastrutture  stradali  svolge  le
funzioni  di  competenza  del  Ministero  nei  seguenti   ambiti   di
attivita': 
    a) funzione di concedente della rete stradale; 
    b) funzioni di concedente della rete autostradale in concessione,
anche avvalendosi delle societa' miste regionali; 
    c)  selezione   dei   concessionari   autostradali   e   relativa
aggiudicazione; 
    d)   convenzioni   uniche   autostradali   e    relativi    piani
economico-finanziari; 
    e) programmazione degli interventi di settore anche di  interesse
strategico nazionale; 
    f) rapporti con il CIPE in materia di infrastrutture stradali; 
    g) predisposizione convenzione e/o  contratto  di  programma  con
ANAS   s.p.a.    e    relativo    monitoraggio    degli    interventi
infrastrutturali; 
    h)   attivita'    di    indirizzo,    vigilanza    e    controllo
tecnico-operativo sull'ANAS s.p.a. e sui gestori delle infrastrutture
viarie appartenenti alla rete nazionale; 
    i) relazioni ed accordi internazionali nel settore delle reti  di
trasporto  viario,  nonche'  gestione  e  monitoraggio  dei  relativi
interventi; 
    j) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti
agli enti ed organismi gestori delle strade e delle autostrade; 
    k) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle
infrastrutture viarie; 
    l) individuazione di standards  e  predisposizione  di  normative
tecniche  attinenti  alle  caratteristiche  costruttive  tecniche   e
funzionali di strade ed autostrade; 
    m) classificazione e declassificazione delle strade di competenza
statale ai fini della programmazione, monitoraggio  e  vigilanza  sul
rispetto delle norme di sicurezza; 
    n) approvazione di programmi di adeguamento e messa in  sicurezza
delle infrastrutture di viabilita' di interesse statale e locale; 
    o) attuazione delle leggi speciali in materia  di  viabilita'  di
interesse statale e locale; 
    p) archivio nazionale delle strade; 
    q) verifica del rispetto  delle  norme  tecniche  di  costruzione
nella fase realizzativa delle opere pubbliche di  diretta  competenza
dell'Amministrazione ovvero di quelle  delle  societa'  vigilate,  ai
fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera; 
    r) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero  e
per la promozione della sicurezza nei cantieri; 
    s) verifiche sullo stato della sicurezza delle gallerie  stradali
in raccordo con la Commissione permanente per le gallerie; 
    t) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture  di
competenza; 
    u)  individuazione  di  standards   di   sicurezza   nelle   zone
interessate da stabilimenti a rischio di  incidente  rilevante  e  in
altre aree sensibili; 
    v) competenze ispettive generali su richiesta di altre  direzioni
generali del Dipartimento; 
    w) funzioni di Organo Competente ai sensi del decreto legislativo
15 marzo 2011, n. 35 per la rete stradale di interesse nazionale. 
  6. La Direzione generale per la regolazione e i contratti  pubblici
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita': 
    a) indirizzo e  regolazione  nazionale  e  coordinamento  con  la
normativa comunitaria in materia di  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture; 
    b) definizione delle normative tecniche di settore; 
    c) rapporti con l'Autorita' di vigilanza e con l'Osservatorio dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
    d) supporto, anche informatico,  all'attuazione  del  Codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163 e successive modificazioni; 
    e) gestione del sito informatico di cui agli articoli  66  e  122
del Codice dei contratti pubblici; 
    f)  predisposizione  degli  schemi  tipo  dei  contratti  e   dei
capitolati; 
    g) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del
soppresso Albo nazionale dei costruttori; 
    h) elenco anagrafe  delle  opere  pubbliche  incompiute,  di  cui
all'articolo 44-bis  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
    i)  attivita'  connesse  all'adeguamento  dei  prezzi  ai   sensi
dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e  supporto  alla
Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi. 
  7. La Direzione generale per le dighe e le  infrastrutture  idriche
ed elettriche svolge le funzioni  di  competenza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti di attivita': 
    a)  approvazione  tecnica  dei   progetti   e   vigilanza   sulla
costruzione  delle   dighe   aventi   le   caratteristiche   indicate
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  1994,  n.  507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre  1994,  n.  584
(di seguito «grandi dighe»); 
    b) identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza
sulla costruzione e sulle operazioni di controllo delle grandi  dighe
affidate dalle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22  marzo
1974, n. 381 e successive modificazioni; 
    c) vigilanza sull'esercizio, ai fini della tutela della  pubblica
incolumita', ed, in particolare, sulle operazioni di controllo  delle
grandi dighe spettanti ai gestori ed ai concessionari di derivazione,
nonche'  monitoraggio  concernente,  tra  l'altro,  gli  aspetti   di
sicurezza idraulica; 
    d) attivita' concernenti l'emanazione della normativa  tecnica  e
tecnico-amministrativa in materia di dighe; 
    e) approvazione tecnica dei progetti delle opere  di  derivazione
dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese  le  condotte
forzate, nonche' vigilanza sulla costruzione e  sulle  operazioni  di
controllo che i concessionari sono tenuti ad  espletare  sulle  opere
medesime; 
    f)  esame  ed  approvazione  tecnica  delle  rivalutazioni  delle
condizioni di sicurezza sismica  ed  idraulica  delle  grandi  dighe;
parere tecnico  sui  progetti  di  gestione  degli  invasi  ai  sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  e
successive modifiche; 
    g) definizione dei  requisiti  tecnici  della  strumentazione  di
controllo e dei metodi di prova per le dighe; assistenza  tecnica  ad
altre amministrazioni, sulla base di accordi o convenzioni, per opere
idrauliche non soggette alla successiva approvazione; 
    h) supporto ed  assistenza  tecnica  agli  organi  competenti  in
materia di protezione civile, per situazioni, anche  di  allertamento
ed emergenza, nelle quali siano coinvolte dighe, nonche' per i  piani
di laminazione ai sensi della direttiva del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni; 
    i) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche
di interesse strategico nazionale; 
    j) accordi di programma quadro, per la parte  di  competenza,  ai
sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152; 
    k) vigilanza sull'attuazione dei  programmi  infrastrutturali  di
settore. 
  8. La Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle  concessionarie
autostradali svolge le  funzioni  di  competenza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti di attivita': 
    a) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali,  inclusa
la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di  costruzione  delle  opere
date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il
cui esercizio e' dato in concessione; 
    b)  gestione  dei  rapporti  in  essere   con   i   concessionari
autostradali, nonche'  predisposizione  degli  atti  aggiuntivi  alle
vigenti convenzioni; 
    c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la  rete
stradale ed autostradale  di  interesse  nazionale,  che  equivale  a
dichiarazione   di   pubblica   utilita'   ed   urgenza    ai    fini
dell'applicazione  delle  leggi  in  materia  di  espropriazione  per
pubblica utilita'; 
    d)  proposta  di  programmazione,  da  formulare  alla  Direzione
generale per le strade e le  autostrade  e  per  la  vigilanza  e  la
sicurezza   nelle   infrastrutture    stradali,    del    progressivo
miglioramento ed adeguamento delle autostrade in concessione; 
    e) proposta in ordine alla regolazione  e  variazioni  tariffarie
per le concessioni autostradali secondo i criteri  e  le  metodologie
stabiliti per le nuove  concessioni  dalla  competente  Autorita'  di
regolazione; 
    f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei  concessionari,  delle
leggi e dei regolamenti concernenti la tutela  del  patrimonio  delle
autostrade in concessione nonche' la  tutela  del  traffico  e  della
segnaletica; 
    g) vigilanza  sull'adozione,  da  parte  dei  concessionari,  dei
provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico
autostradale. 
  9. La Direzione generale per i  sistemi  informativi  e  statistici
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita': 
    a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione di base; 
    b) gestione e sviluppo dei sistemi informativi trasversali, degli
altri  sistemi  informativi  non  espressamente  affidati  ad   altre
strutture, nonche' delle reti informatiche del Ministero  sulla  base
dei fabbisogni espressi dai Capi Dipartimento; 
    c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e
delle banche dati attinenti ai servizi e sistemi di competenza  della
direzione generale; 
    d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici trasversali; 
    e) coordinamento, gestione e sviluppo integrato dei siti web  del
Ministero e  dei  portali  non  specialistici  per  la  comunicazione
istituzionale; 
    f) supporto informatico su richiesta  dei  dipartimenti  e  degli
altri organi del Ministero; 
    g) funzioni di Ufficio di Statistica del  Ministero  -  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 322  del  1989  istitutivo
del  Sistema  Statistico  Nazionale  -  e  di  Autorita'   Statistica
Nazionale nell'ambito del Sistema Statistico  Europeo  (Reg  (CE)  n.
223/2009); 
    h)  coordinamento  e  diffusione  dell'attivita'  statistica  del
Ministero; 
    i) responsabilita' della gestione di Direttive e  di  Regolamenti
comunitari in materia di statistiche di settore; 
    j) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore; 
    k)   redazione   e   diffusione   del   Conto   Nazionale   delle
Infrastrutture e dei Trasporti. 
  10. La Direzione generale per i sistemi  informativi  e  statistici
opera al servizio dei due Dipartimenti. 
  11.  L'organizzazione,  il  numero  ed  i  compiti   degli   uffici
dirigenziali  di  livello  non  generale  in  cui  si  articolano  le
Direzioni generali del Dipartimento per le infrastrutture, i  sistemi
informativi e statistici sono definiti con il decreto ministeriale di
cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 5: 
                
              Il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione
          della direttiva 2008/96/CE sulla gestione  della  sicurezza
          delle  infrastrutture  stradali),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2011, n. 81. 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario. 
              Si riporta il testo degli articoli 66, 122  e  133  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "Art. 66. Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei
          bandi (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44, direttiva
          2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995;  art.  11,  d.lgs.  n.
          158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999) 
              1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli  avvisi  e  i
          bandi alla  Commissione  per  via  elettronica  secondo  il
          formato  e   le   modalita'   di   trasmissione   precisate
          nell'allegato  X,  punto  3,   o   con   altri   mezzi   di
          trasmissione. Nel  caso  della  procedura  urgente  di  cui
          all'articolo 70, comma 11, gli  avvisi  e  i  bandi  devono
          essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo
          il  formato  e  le  modalita'  di  trasmissione   precisate
          nell'allegato X, punto 3. 
              2. Gli avvisi e i  bandi  sono  pubblicati  secondo  le
          caratteristiche   tecniche   di   pubblicazione    indicate
          nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b). 
              3. Gli avvisi e i bandi redatti  e  trasmessi  per  via
          elettronica  secondo  il  formato   e   le   modalita'   di
          trasmissione  precisate  nell'allegato  X,  punto  3,  sono
          pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. 
              4.  Gli  avvisi  e  i  bandi  non  trasmessi  per   via
          elettronica  secondo  il  formato   e   le   modalita'   di
          trasmissione  precisate  nell'allegato  X,  punto  3,  sono
          pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel  caso
          di procedura urgente di  cui  all'articolo  70,  comma  11,
          entro cinque giorni dal loro invio. 
              5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per  esteso  in
          una delle lingue ufficiali  della  Comunita'  scelta  dalle
          stazioni appaltanti; il testo  pubblicato  in  tale  lingua
          originale e' l'unico facente fede. Le  stazioni  appaltanti
          italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le  norme
          vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in  materia  di
          bilinguismo.  Una  sintesi  degli  elementi  importanti  di
          ciascun  bando,  indicati  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,
          e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 
              6. Le spese per la pubblicazione  degli  avvisi  e  dei
          bandi da  parte  della  Commissione  sono  a  carico  della
          Comunita'. 
              7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati  sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale
          relativa   ai   contratti   pubblici,   sul   «profilo   di
          committente» della stazione appaltante, e,  non  oltre  due
          giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del  Ministero
          delle infrastrutture di cui al  decreto  del  Ministro  dei
          lavori  pubblici  6  aprile  2001,  n.  20,  e   sul   sito
          informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione  degli
          estremi di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale.  Gli
          avvisi e i bandi  sono  altresi'  pubblicati,  dopo  dodici
          giorni dalla trasmissione  alla  Commissione,  ovvero  dopo
          cinque giorni da detta trasmissione in  caso  di  procedure
          urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per  estratto  su
          almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
          e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo  ove
          si eseguono i contratti. La  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata  entro
          il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
          della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio   inserzioni
          dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. 
              8. Gli effetti  giuridici  che  l'ordinamento  connette
          alla  pubblicita'  in  ambito  nazionale  decorrono   dalla
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana. 
              9. Gli avvisi e i bandi, nonche' il loro contenuto, non
          possono essere pubblicati in ambito nazionale  prima  della
          data della loro trasmissione alla Commissione. 
              10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale
          non  devono  contenere  informazioni  diverse   da   quelle
          contenute  nei  bandi  e  negli   avvisi   trasmessi   alla
          Commissione, o pubblicate  su  un  profilo  di  committente
          conformemente all'articolo 63, comma 1,  devono  menzionare
          la data della trasmissione dell'avviso  o  del  bando  alla
          Commissione  o   della   pubblicazione   sul   profilo   di
          committente. 
              11. Gli avvisi di preinformazione  non  possono  essere
          pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato
          inviato  alla  Commissione  l'avviso  che  ne  annuncia  la
          pubblicazione sotto tale forma;  gli  avvisi  in  questione
          devono citare la data di tale trasmissione. 
              12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi
          per via elettronica secondo il formato e  le  modalita'  di
          trasmissione  precisate  nell'allegato  X,  punto   3,   e'
          limitato a seicentocinquanta parole circa. 
              13. Le stazioni appaltanti devono essere  in  grado  di
          comprovare la data  di  trasmissione  degli  avvisi  e  dei
          bandi. 
              14. La Commissione rilascia  alle  stazioni  appaltanti
          una conferma dell'informazione trasmessa, in cui e'  citata
          la data della pubblicazione: tale conferma vale come  prova
          della pubblicazione. 
              15. Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  forme
          aggiuntive di pubblicita'  diverse  da  quelle  di  cui  al
          presente  articolo,  e  possono  altresi'   pubblicare   in
          conformita'  ai  commi  che  precedono   avvisi   o   bandi
          concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi  di
          pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia  gli
          effetti  giuridici  che  il  presente  codice  o  le  norme
          processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al
          fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme
          di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la
          pubblicita' obbligatoria ha luogo" 
              "Art.122.  Disciplina  specifica  per  i  contratti  di
          lavori pubblici sotto soglia (art. 29, legge  n.  109/1994;
          artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente della Repubblica n.
          554/1999) 
              1.  Ai  contratti  di  lavori  pubblici  sotto   soglia
          comunitaria non si applicano le norme del  presente  codice
          che prevedono obblighi di pubblicita' e di comunicazione in
          ambito  sovranazionale.  Le  stazioni  appaltanti   possono
          ricorrere ai contratti di cui  all'articolo  53,  comma  2,
          lettere b) e c),  qualora  riguardino  lavori  di  speciale
          complessita' o in caso di progetti integrali, come definiti
          rispettivamente dal  regolamento  di  cui  all'articolo  5,
          ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e  scavi
          archeologici. 
              2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo  63,
          e' facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
          ove istituito, e sui siti informatici di  cui  all'articolo
          66, comma 7, con le modalita' ivi previste. 
              3.  L'avviso   sui   risultati   della   procedura   di
          affidamento, di  cui  all'articolo  65  e'  pubblicato  sul
          profilo  di  committente,  ove  istituito,   e   sui   siti
          informatici  di  cui  all'articolo  66,  comma  7,  con  le
          modalita' ivi previste. 
              4. I bandi e gli inviti non contengono  le  indicazioni
          che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
          in ambito sopranazionale. 
              5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi  relativi  a
          contratti di importo pari  o  superiore  a  cinquecentomila
          euro  sono  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  -  serie  speciale  -   relativa   ai
          contratti pubblici,  sul  «profilo  di  committente»  della
          stazione appaltante, e, non  oltre  due  giorni  lavorativi
          dopo,   sul   sito   informatico   del   Ministero    delle
          infrastrutture di cui al decreto del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso
          l'Osservatorio,  con   l'indicazione   degli   estremi   di
          pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Gli  avvisi  e  i
          bandi sono altresi' pubblicati,  non  oltre  cinque  giorni
          lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale,
          per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno
          uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale  e  su
          almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale  nel
          luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui
          al comma 3 relativi a  contratti  di  importo  inferiore  a
          cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del
          Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della  stazione
          appaltante;   gli   effetti   giuridici    connessi    alla
          pubblicazione  decorrono  dalla   pubblicazione   nell'albo
          pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto  previsto
          dall'articolo 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo. 
              6.  Ai  termini   di   ricezione   delle   domande   di
          partecipazione e delle  offerte,  e  di  comunicazione  dei
          capitolati  e   documenti   complementari,   si   applicano
          l'articolo 70, comma 1  e  comma  10,  in  tema  di  regole
          generali sulla fissazione dei termini e  sul  prolungamento
          dei termini, nonche' gli articoli 71 e  72,  e  inoltre  le
          seguenti regole: 
              a) nelle procedure aperte, il termine per la  ricezione
          delle offerte, decorrente  dalla  pubblicazione  del  bando
          sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  per  i
          contratti di importo pari  o  superiore  a  cinquecentomila
          euro, e dalla pubblicazione del  bando  nell'albo  pretorio
          del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di
          importo inferiore a cinquecentomila euro  non  puo'  essere
          inferiore a ventisei giorni; 
              b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
          previa pubblicazione di un bando di  gara,  e  nel  dialogo
          competitivo, il termine per la ricezione delle  domande  di
          partecipazione, avente la decorrenza di  cui  alla  lettera
          a), non puo' essere inferiore a quindici giorni; 
              c)  nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per   la
          ricezione delle offerte, decorrente  dalla  data  di  invio
          dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni; 
              d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e  nel
          dialogo competitivo, il  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non  vi  siano
          specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore  a
          dieci giorni dalla data di invio dell'invito; 
              e) in tutte le procedure, quando il  contratto  ha  per
          oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
          ricezione  delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore   a
          quaranta giorni dalla data di pubblicazione  del  bando  di
          gara o di invio dell'invito; quando  il  contratto  ha  per
          oggetto anche la progettazione definitiva, il  termine  per
          la ricezione delle offerte  non  puo'  essere  inferiore  a
          sessanta giorni con le medesime decorrenze; 
              f) nelle procedure aperte,  nelle  procedure  negoziate
          previo  bando  e  nel  dialogo  competitivo,   quando   del
          contratto  e'  stata   data   notizia   con   l'avviso   di
          preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
          essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di  undici
          giorni,   decorrenti,   nelle   procedure   aperte,   dalla
          pubblicazione del bando, e per le  altre  procedure,  dalla
          spedizione della lettera invito; 
              g)  nelle  procedure  ristrette   e   nelle   procedure
          negoziate con pubblicazione di un  bando  di  gara,  quando
          l'urgenza rende impossibile  rispettare  i  termini  minimi
          previsti dal presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,
          purche'  indichino   nel   bando   di   gara   le   ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
          delle domande di partecipazione, non inferiore  a  quindici
          giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara  nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana;  e,  nelle
          procedure ristrette, un  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non  inferiore
          a trenta giorni  se  l'offerta  ha  per  oggetto  anche  il
          progetto  esecutivo,  decorrente  dalla   data   di   invio
          dell'invito a presentare offerte. Tale  previsione  non  si
          applica al termine  per  la  ricezione  delle  offerte,  se
          queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva. 
              7. I lavori  di  importo  complessivo  inferiore  a  un
          milione di euro  possono  essere  affidati  dalle  stazioni
          appaltanti, a cura del responsabile del  procedimento,  nel
          rispetto dei principi di non  discriminazione,  parita'  di
          trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e  secondo  la
          procedura prevista dall' articolo 57, comma 6; l'invito  e'
          rivolto, per lavori di importo pari o superiore  a  500.000
          euro, ad almeno dieci soggetti e,  per  lavori  di  importo
          inferiore a 500.000 euro,  ad  almeno  cinque  soggetti  se
          sussistono  aspiranti  idonei  in  tali  numeri.  I  lavori
          affidati  ai  sensi  del  presente  comma,  relativi   alla
          categoria prevalente,  sono  affidabili  a  terzi  mediante
          subappalto o subcontratto  nel  limite  del  20  per  cento
          dell'importo della medesima  categoria;  per  le  categorie
          specialistiche di cui all' articolo 37, comma  11,  restano
          ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui  risultati
          della procedura di affidamento, conforme all'  allegato  IX
          A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati),
          contiene  l'indicazione  dei  soggetti   invitati   ed   e'
          trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' di cui
          ai commi 3 e 5 del presente articolo,  entro  dieci  giorni
          dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non  si  applica
          l'         articolo          65,          comma          1.
          http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000401
          301ART123 & NONAV=1 & NOTXT=1Į 
              7-bis. 
              8.  Per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di   cui
          all'articolo  32,  comma  1,  lettera  g),  si  applica  la
          procedura prevista dall'articolo 57, comma 6;  l'invito  e'
          rivolto ad almeno cinque soggetti  se  sussistono  in  tale
          numero aspiranti idonei. 
              9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di
          euro quando il criterio di  aggiudicazione  e'  quello  del
          prezzo piu' basso, la stazione  appaltante  puo'  prevedere
          nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle  offerte
          che presentano una percentuale di ribasso pari o  superiore
          alla soglia di anomalia individuata ai sensi  dell'articolo
          86; in tal caso non si  applica  l'articolo  87,  comma  5.
          Comunque  la  facolta'  di  esclusione  automatica  non  e'
          esercitabile quando il  numero  delle  offerte  ammesse  e'
          inferiore a dieci; in tal caso si  applica  l'articolo  86,
          comma 3" 
              "Art. 133. Termini di adempimento, penali,  adeguamenti
          dei prezzi (art. 26, legge n. 109/1994) 
              1. In caso di ritardo nella emissione  dei  certificati
          di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti  e
          alla rata di saldo rispetto alle condizioni  e  ai  termini
          stabiliti dal contratto, che non devono  comunque  superare
          quelli fissati  dal  regolamento  di  cui  all'articolo  5,
          spettano all'esecutore dei lavori gli interessi,  legali  e
          moratori, questi ultimi nella misura accertata  annualmente
          con decreto del Ministro delle infrastrutture, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ferma
          restando la sua facolta', trascorsi i termini di cui  sopra
          o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di  acconto,  per
          le  quali  non  sia   stato   tempestivamente   emesso   il
          certificato o il  titolo  di  spesa,  raggiunga  il  quarto
          dell'importo  netto  contrattuale,  di   agire   ai   sensi
          dell'articolo  1460  del  codice  civile,  ovvero,   previa
          costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice  e
          trascorsi sessanta giorni  dalla  data  della  costituzione
          stessa,  di  promuovere  il  giudizio  arbitrale   per   la
          dichiarazione di risoluzione del contratto. 
              1-bis. Fermi i vigenti  divieti  di  anticipazione  del
          prezzo, il bando di gara puo' individuare  i  materiali  da
          costruzione per i  quali  i  contratti,  nei  limiti  delle
          risorse   disponibili   e   imputabili   all'acquisto   dei
          materiali, prevedono le modalita' e i  tempi  di  pagamento
          degli stessi,  ferma  restando  l'applicazione  dei  prezzi
          contrattuali ovvero dei  prezzi  elementari  desunti  dagli
          stessi, previa presentazione  da  parte  dell'esecutore  di
          fattura o altro  documento  comprovanti  il  loro  acquisto
          nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
          contratto e la loro destinazione allo specifico  contratto,
          previa accettazione dei materiali da  parte  del  direttore
          dei lavori, a condizione comunque che il  responsabile  del
          procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei  lavori
          e che l'esecuzione degli stessi  proceda  conformemente  al
          cronoprogramma. Per tali  materiali  non  si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4  a  7
          per variazioni in aumento. Il pagamento  dei  materiali  da
          costruzione e' subordinato alla  costituzione  di  garanzia
          fideiussoria bancaria o assicurativa  di  importo  pari  al
          pagamento  maggiorato  del  tasso   di   interesse   legale
          applicato al periodo necessario al recupero  del  pagamento
          stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
          immediatamente  escussa  dal   committente   in   caso   di
          inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero  in  caso
          di interruzione dei lavori o non  completamento  dell'opera
          per cause non imputabili al  committente.  L'importo  della
          garanzia e' gradualmente  ed  automaticamente  ridotto  nel
          corso dei lavori, in rapporto al progressivo  recupero  del
          pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. 2. Per i lavori pubblici affidati dalle  stazioni
          appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei  prezzi
          e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664  del  codice
          civile. 
              3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il  prezzo
          chiuso, consistente nel prezzo  dei  lavori  al  netto  del
          ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
          nel caso in cui la differenza tra il  tasso  di  inflazione
          reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
          precedente sia superiore al 2 per  cento,  all'importo  dei
          lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
          l'ultimazione  dei  lavori  stessi.  Tale  percentuale   e'
          fissata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  da
          emanare entro il  31  marzo  di  ogni  anno,  nella  misura
          eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 
              3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione appaltante l'istanza di  applicazione  del  prezzo
          chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta  giorni  dalla
          data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          Repubblica italiana del  decreto  ministeriale  di  cui  al
          medesimo comma 3. 
              4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora  il
          prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto  di
          circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
          diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto  al  prezzo
          rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          nell'anno di presentazione dell'offerta con il  decreto  di
          cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in  aumento  o
          in diminuzione, per la meta' della percentuale eccedente il
          10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. 
              5. La compensazione e' determinata applicando la  meta'
          della percentuale di variazione che eccede il 10 per  cento
          al prezzo dei singoli materiali  da  costruzione  impiegati
          nelle   lavorazioni   contabilizzate    nell'anno    solare
          precedente al decreto di cui al  comma  6  nelle  quantita'
          accertate dal direttore dei lavori. 
              6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
          di ogni anno, rileva  con  proprio  decreto  le  variazioni
          percentuali annuali dei singoli  prezzi  dei  materiali  da
          costruzione piu' significativi. 
              6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione appaltante l'istanza di  compensazione,  ai  sensi
          del  comma  4,  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6. 
              7. Per le finalita'  di  cui  al  comma  4  si  possono
          utilizzare   le   somme   appositamente   accantonate   per
          imprevisti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, nel  quadro  economico  di  ogni  intervento,  in
          misura  non  inferiore   all'1   per   cento   del   totale
          dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
          impegni contrattuali gia'  assunti,  nonche'  le  eventuali
          ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante
          per  lo  stesso  intervento  nei  limiti   della   relativa
          autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
          le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora  non  ne  sia
          prevista una diversa destinazione sulla  base  delle  norme
          vigenti, nonche' le somme  disponibili  relative  ad  altri
          interventi   ultimati   di    competenza    dei    soggetti
          aggiudicatori nei limiti della residua  spesa  autorizzata;
          l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal  CIPE,
          qualora gli interventi  siano  stati  finanziati  dal  CIPE
          stesso. 
              8. Le  stazioni  appaltanti  provvedono  ad  aggiornare
          annualmente i propri prezzari, con particolare  riferimento
          alle voci di elenco correlate  a  quei  prodotti  destinati
          alle costruzioni, che siano stati soggetti a  significative
          variazioni di prezzo legate  a  particolari  condizioni  di
          mercato. I  prezzari  cessano  di  avere  validita'  il  31
          dicembre di ogni anno  e  possono  essere  transitoriamente
          utilizzati fino al 30 giugno  dell'anno  successivo  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data. In  caso  di  inadempienza  da  parte  dei
          predetti soggetti, i  prezzari  possono  essere  aggiornati
          dalle competenti articolazioni territoriali  del  Ministero
          delle   infrastrutture   di   concerto   con   le   regioni
          interessate.(331) 
              9. I progettisti e gli  esecutori  di  lavori  pubblici
          sono soggetti a penali per  il  ritardato  adempimento  dei
          loro obblighi contrattuali. L'entita'  delle  penali  e  le
          modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento". 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   44-bis   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  22  dicembre  2011,   n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              "Art. 44-bis.  Elenco-anagrafe  nazionale  delle  opere
          pubbliche incompiute 
              1. Ai sensi del presente articolo, per «opera  pubblica
          incompiuta» si intende l'opera che non e' stata completata: 
              a) per mancanza di fondi; 
              b) per cause tecniche; 
              c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni
          di legge; 
              d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; 
              e) per il mancato interesse al completamento  da  parte
          del gestore. 
              2. Si considera in ogni caso opera pubblica  incompiuta
          un'opera non rispondente a tutti i requisiti  previsti  dal
          capitolato e dal relativo  progetto  esecutivo  e  che  non
          risulta fruibile dalla collettivita'. 
              3. Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e' istituito  l'elenco-anagrafe  nazionale  delle
          opere pubbliche incompiute. 
              4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato  a
          livello     regionale     mediante     l'istituzione     di
          elenchi-anagrafe   presso   gli    assessorati    regionali
          competenti per le opere pubbliche. 
              5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma  3
          e'   eseguita   contestualmente   alla   redazione    degli
          elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno  dei  quali
          le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla  base  di
          determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse  ai
          fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri  che  indicano
          le ulteriori destinazioni a cui puo'  essere  adibita  ogni
          singola opera. 
              6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  stabilisce,   con
          proprio   regolamento,   le    modalita'    di    redazione
          dell'elenco-anagrafe, nonche' le  modalita'  di  formazione
          della graduatoria e dei criteri in base ai quali  le  opere
          pubbliche incompiute  sono  iscritte  nell'elenco-anagrafe,
          tenendo conto dello stato  di  avanzamento  dei  lavori  ed
          evidenziando le opere prossime al completamento. 
              7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma
          5, si tiene  conto  delle  diverse  competenze  in  materia
          attribuite allo Stato e alle regioni". 
              Si riporta il testo del comma 1,  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n.  584  (Misure
          urgenti in materia di dighe): 
              1. La realizzazione di opere di sbarramento,  dighe  di
          ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di  altezza  o
          che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di
          metri cubi, di seguito denominate dighe,  e'  soggetta,  ai
          fini  della   tutela   della   pubblica   incolumita',   in
          particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle
          opere stesse,  all'approvazione  tecnica  del  progetto  da
          parte del Servizio nazionale  dighe.  L'approvazione  viene
          rilasciata  nel  caso  di  conformita'  del  progetto  alla
          normativa vigente in materia di progettazione,  costruzione
          ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro  180
          giorni(3)   dalla    presentazione    della    domanda    e
          dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
          provvedimento   puo'    essere    emanato    nella    forma
          dell'approvazione    condizionata     all'osservanza     di
          determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine
          per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e  la
          complessita' delle medesime.  Sono,  in  ogni  caso,  fatti
          salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle
          prescrizioni medesime.  Sono  escluse  tutte  le  opere  di
          sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a
          deposito o decantazione o lavaggio di residui  industriali,
          che restano di competenza del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato. Ai fini della  sottoposizione
          alla valutazione di impatto  ambientale,  restano  fermi  i
          limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n.
          9". 
              Si riporta il testo dell'articolo  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di
          attuazione  dello   statuto   speciale   per   la   regione
          Trentino-Alto Adige in  materia  di  urbanistica  ed  opere
          pubbliche): 
              "Art. 5. In relazione al  trasferimento  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi
          dell'articolo 8, primo comma, lettera e), del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 gennaio  1973,  n.  115,  le
          province stesse esercitano tutte le  attribuzioni  inerenti
          alla titolarita' di tale demanio ed in  particolare  quelle
          concernenti la polizia idraulica e la  difesa  delle  acque
          dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto
          dal presente decreto e dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 
              Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna
          per il proprio territorio, alla  tenuta  dell'elenco  delle
          acque pubbliche ed alla compilazione  ed  approvazione  dei
          relativi elenchi suppletivi. 
              Le province possono  avvalersi  del  Registro  italiano
          dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione  tecnica
          dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione  e  sulle
          operazioni di  controllo  spettanti  ai  concessionari  con
          riferimento  alle  dighe  di  ritenuta,   alle   opere   di
          sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri  di
          altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari
          a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere  superiori
          a 15 metri di altezza o che determinano  invasi  di  volume
          superiori a 1.000.000 di  metri  cubi  le  province  stesse
          affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso  si
          osserva, altresi', la normativa  tecnica  statale  relativa
          alla progettazione e alla costruzione. 
              Il  piano  generale  per  l'utilizzazione  delle  acque
          pubbliche  previsto  dall'articolo  14  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  vale
          anche, per il rispettivo territorio, quale piano di  bacino
          di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella
          sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle
          relative autorita' di bacino di rilievo  nazionale,  ed  il
          presidente della provincia interessata assicurano, mediante
          apposite intese, il coordinamento  e  l'integrazione  delle
          attivita' di pianificazione nell'ambito delle  attribuzioni
          loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio
          1989, n. 183. Ai  fini  della  definizione  della  predetta
          intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i  comitati
          istituzionali  delle  autorita'  di   bacino   di   rilievo
          nazionale  interessati,  assicura,   attraverso   opportuni
          strumenti  di  raccordo,   la   compatibilizzazione   degli
          interessi comuni a piu' regioni e province autonome il  cui
          territorio  ricade  in  bacini   idrografici   di   rilievo
          nazionale. 
              Per i piani e i  programmi  statali  che  prevedano  il
          riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche  tramite
          le autorita' di bacino, di finanziamenti, si  osservano  le
          disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30  novembre
          1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di  cui  al
          decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. 
              Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12,
          comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il
          comitato istituzionale osserva lo  statuto  e  le  relative
          norme di attuazione". 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  114  e  158  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale): 
              "Art. 114. (Dighe). 
              1.   Le   regioni,   previo   parere   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          adottano apposita disciplina  in  materia  di  restituzione
          delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per
          scopi irrigui e in impianti  di  potabilizzazione,  nonche'
          delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da
          quelli relativi alla ricerca ed estrazione di  idrocarburi,
          al fine di garantire il mantenimento  o  il  raggiungimento
          degli obiettivi di qualita' di cui al titolo II della parte
          terza del presente decreto. 
              2.  Al  fine  di  assicurare  il   mantenimento   della
          capacita' di invaso e la salvaguardia  sia  della  qualita'
          dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le  operazioni
          di svaso,  sghiaiamento  e  sfangamento  delle  dighe  sono
          effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun
          invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato  a  definire
          sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con
          le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia
          le misure di prevenzione  e  tutela  del  corpo  ricettore,
          dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle
          risorse idriche invasate e rilasciate a  valle  dell'invaso
          durante le operazioni stesse. 
              3. Il progetto di gestione individua altresi' eventuali
          modalita' di manovra degli organi di scarico, anche al fine
          di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide
          in ogni  caso  le  disposizioni  fissate  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica  1°  novembre  1959,  n.  1363,
          volte a garantire la sicurezza di persone e cose. 
              4. Il progetto di gestione e' predisposto  dal  gestore
          sulla base dei criteri fissati  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il
          Ministro delle attivita'  produttive  e  con  quello  delle
          politiche  agricole  e  forestali,  previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della parte terza del presente decreto. 
              5. Il progetto di gestione e' approvato dalle  regioni,
          con  eventuali  prescrizioni,  entro  sei  mesi  dalla  sua
          presentazione,    previo    parere     dell'amministrazione
          competente alla vigilanza  sulla  sicurezza  dell'invaso  e
          dello sbarramento, ai sensi degli  articoli  89  e  91  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e  sentiti,  ove
          necessario,  gli   enti   gestori   delle   aree   protette
          direttamente interessate; per le dighe  di  cui  al  citato
          articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,
          il progetto approvato e'  trasmesso  al  Registro  italiano
          dighe (RID) per l'inserimento, anche  in  forma  sintetica,
          come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio
          e la manutenzione di cui all'articolo  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,  n.  1363,  e
          relative  disposizioni  di  attuazione.  Il   progetto   di
          gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi
          sei  mesi  dalla  data  di  presentazione  senza  che   sia
          intervenuta  alcuna  pronuncia  da  parte   della   regione
          competente, fermo  restando  il  potere  di  tali  Enti  di
          dettare  eventuali  prescrizioni,  anche   trascorso   tale
          termine. 
              6.  Con  l'approvazione  del  progetto  il  gestore  e'
          autorizzato   ad   eseguire   le   operazioni   di   svaso,
          sghiaiamento  e  sfangamento  in  conformita'   ai   limiti
          indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni. 
              7. Nella  definizione  dei  canoni  di  concessione  di
          inerti le amministrazioni determinano specifiche  modalita'
          ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli
          invasi per asporto meccanico. 
              8. I gestori degli invasi  esistenti,  che  ancora  non
          abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto  del
          Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          269 del 16 novembre  2004,  sono  tenuti  a  presentare  il
          progetto di cui al comma 2 entro sei  mesi  dall'emanazione
          del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla
          operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre
          dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  predetto
          decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte  a  controllare
          la funzionalita' degli organi di scarico,  sono  svolte  in
          conformita' ai fogli di condizione  per  l'esercizio  e  la
          manutenzione. 
              9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento  e  sfangamento
          degli invasi non devono pregiudicare  gli  usi  in  atto  a
          valle dell'invaso,  ne'  il  rispetto  degli  obiettivi  di
          qualita' ambientale  e  degli  obiettivi  di  qualita'  per
          specifica destinazione" 
              "Art.158. (Opere e interventi per il  trasferimento  di
          acqua). 
              1. Ai fini  di  pianificare  l'utilizzo  delle  risorse
          idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa  comportare
          il trasferimento  di  acqua  tra  regioni  diverse  e  cio'
          travalichi  i  comprensori  di  riferimento  dei  distretti
          idrografici, le Autorita' di  bacino,  sentite  le  regioni
          interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni
          medesime, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267,  salvaguardando  in  ogni  caso  le
          finalita' di cui all'articolo 144 del presente  decreto.  A
          tal fine il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza,
          assumono di  concerto  le  opportune  iniziative  anche  su
          richiesta di una Autorita'  di  bacino  o  di  una  regione
          interessata od anche in presenza di istanza  presentata  da
          altri soggetti pubblici o da soggetti privati  interessati,
          fissando un termine per definire gli accordi. 
              2. In caso di inerzia, di  mancato  accordo  in  ordine
          all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione
          dell'accordo stesso, provvede in  via  sostitutiva,  previa
          diffida  ad  adempiere  entro  un   congruo   termine,   il
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. 
              3. Le opere e gli impianti necessari per  le  finalita'
          di cui al presente articolo sono  dichiarati  di  interesse
          nazionale.  La  loro  realizzazione  e  gestione,   se   di
          iniziativa pubblica, possono essere poste  anche  a  totale
          carico dello Stato mediante  quantificazione  dell'onere  e
          relativa copertura finanziaria,  previa  deliberazione  del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE), su proposta  dei  Ministri  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  ciascuno  per  la  parte   di   rispettiva
          competenza. Il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  esperisce  le  procedure  per  la
          concessione d'uso delle acque ai  soggetti  utilizzatori  e
          definisce la relativa convenzione tipo; al  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti  compete  la  determinazione
          dei  criteri  e  delle  modalita'  per  l'esecuzione  e  la
          gestione degli interventi,  nonche'  l'affidamento  per  la
          realizzazione e la gestione degli impianti". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n.  322  (Norme  sul  Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L.  23
          agosto 1988, n. 400): 
              "Art. 3. Uffici di statistica. 
              1. Presso le amministrazioni  centrali  dello  Stato  e
          presso  le  aziende  autonome  sono  istituiti  uffici   di
          statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 
              2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
          le esigenze di carattere tecnico  indicate  dall'ISTAT.  Ad
          ogni  ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o   funzionario
          designato dal Ministro competente,  sentito  il  presidente
          dell'ISTAT. 
              3. Le attivita' e le funzioni degli  uffici  statistici
          delle province, dei comuni e  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla
          legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme  di
          attuazione,  nonche'  dal  presente  decreto  nella   parte
          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, gli  enti  locali,  ivi  comprese  le
          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora
          provveduto istituiscono l'ufficio di  statistica  anche  in
          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000
          abitanti istituiscono con effetto immediato un  ufficio  di
          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 
              4.  Gli  uffici  di  statistica  costituiti  presso  le
          prefetture assicurano, fatte salve le competenze a  livello
          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.
          13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
          ,   anche   il    coordinamento,    il    collegamento    e
          l'interconnessione a livello provinciale di tutte le  fonti
          pubbliche preposte alla raccolta ed alla  elaborazione  dei
          dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 
              5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2,  3  e  4
          esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e  gli
          atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17". 
              Il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio  dell'11   marzo   2009   relativo   alle
          statistiche  europee  e  che  abroga  il  regolamento  (CE,
          Euratom)  n.  1101/2008  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio,   relativo   alla   trasmissione    all'Istituto
          statistico  delle  Comunita'  europee  di  dati  statistici
          protetti dal segreto, il regolamento  (CE)  n.  322/97  del
          Consiglio, relativo  alle  statistiche  comunitarie,  e  la
          decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce
          un  comitato  del  programma  statistico  delle   Comunita'
          europee, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
          europea 31 marzo 2009, n. L 87.