Art. 5 
 
           Durata, sospensione, revoca del riconoscimento 
 
  1. All'esito  della  positiva  valutazione  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  3,  il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
pubblica sicurezza dispone, entro novanta giorni,  il  riconoscimento
dell'organismo di certificazione indipendente  e  la  sua  iscrizione
all'elenco di cui all'articolo  4,  con  indicazione  della  relativa
categoria, come individuata dall'articolo 3, comma 1, lett. a), I e/o
II e/o III. L'iscrizione all'elenco e' condizione imprescindibile per
l'inizio dell'attivita'. 
  2. Entro novanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il soggetto
interessato richiede al Ministero dell'interno -  Dipartimento  della
pubblica sicurezza  il  rinnovo  del  riconoscimento,  che  s'intende
concesso salvo che la stessa autorita' ministeriale,  ricorrendone  i
presupposti, non emetta il provvedimento di diniego  con  conseguente
cancellazione dall'elenco. Restano  ferme  le  ipotesi  di  revoca  o
sospensione del riconoscimento di cui ai commi 5 e 6. 
  3. L'Organismo di certificazione  indipendente  e'  tenuto  a  dare
immediata comunicazione  al  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della  pubblica  sicurezza  di  ogni  difformita'  o  variazione  dei
requisiti ovvero delle caratteristiche  di  cui  all'articolo  3  del
presente decreto. 
  4. Per la vigilanza sugli organismi di certificazione  indipendente
il Ministero dell'interno di  avvale  del  Comitato  tecnico  di  cui
all'articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione. 
  5. Il riconoscimento e' sospeso nei seguenti casi: 
    a) in caso di negligenze e/o irregolarita' accertate dal Comitato
tecnico in sede di ispezione o su  segnalazione  delle  Autorita'  di
pubblica sicurezza, per  il  periodo  necessario  all'adozione  delle
misure atte ad assicurare il rispetto delle condizioni  previste  dal
presente decreto; 
    b) a seguito di temporanea perdita  dei  requisiti  previsti  dal
presente regolamento. Il riconoscimento e' sospeso per un  tempo  non
superiore a tre mesi, prorogabile, per una sola volta,  di  ulteriori
tre mesi,  trascorsi  i  quali,  qualora  non  venga  documentato  il
ripristino dei requisiti  e  delle  condizioni  di  cui  al  presente
decreto, il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza dispone la revoca del  riconoscimento  e  la  cancellazione
dall'elenco di cui all'articolo 4. 
  6. Il riconoscimento e' revocato nei seguenti casi: 
    a) per gravi negligenze ovvero  irregolarita'  riscontrate  nello
svolgimento dei compiti di valutazione della  conformita',  accertate
dal Comitato tecnico, in sede di ispezione o  su  segnalazione  delle
Autorita' di pubblica sicurezza; 
    b) in caso di perdita, con carattere  permanente,  dei  requisiti
prescritti per il riconoscimento. 
  7. Per le finalita' di sorveglianza  e  monitoraggio,  il  Comitato
tecnico  puo'  effettuare   ispezioni   presso   gli   organismi   di
certificazione indipendente, anche su impulso e in collaborazione con
le Autorita' provinciali di pubblica sicurezza. 
  8. Gli organismi  di  certificazione  indipendente  sono  tenuti  a
comunicare al Comitato tecnico, entro sessanta  giorni  ed  in  forma
esclusivamente telematica, dalla loro emissione, i certificati emessi
nonche' le eventuali variazioni occorse in relazione alla validita' o
alle caratteristiche  e  requisiti  degli  istituti  certificati.  Il
medesimo Comitato tecnico puo' richiedere  copia  delle  pratiche  di
certificazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 260-ter del citato  regio  n.  635
          del 1940 e' riportato nelle note alle premesse.