Art. 5 Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 1, le parole: «, e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»; 2) al comma 2, le parole «nel numero massimo di dieci.» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di venti.»; 3) al comma 2-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attivita' delle Commissioni territoriali.»; 4) al comma 3, primo periodo, le parole: «rappresentante dell'ACNUR» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentante designato dall'ACNUR»; 5) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui e' accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda e' assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio.»; 6) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale puo' essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.»; b) all'articolo 12: 1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.». 2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e' autorizzata la spesa di euro 9.149.430, per l'anno 2014, e di euro 10.683.060, a decorrere dall'anno 2015.