Art. 5 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, le  parole:  «,  e  si  avvalgono  del  supporto
organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta'  civili  e
l'immigrazione del Ministero  dell'interno.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «. Le Commissioni territoriali  sono  insediate  presso  le
prefetture che forniscono  il  necessario  supporto  organizzativo  e
logistico, con il coordinamento  del  Dipartimento  per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»; 
      2) al comma 2, le parole «nel numero massimo  di  dieci.»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di venti.»; 
      3)  al  comma  2-bis,  il  secondo  e  il  terzo  periodo  sono
sostituiti dal seguente: «Le sezioni possono essere istituite fino  a
un numero massimo  complessivo  di  trenta  per  l'intero  territorio
nazionale  e  operano  in  base  alle   disposizioni   che   regolano
l'attivita' delle Commissioni territoriali.»; 
      4) al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «rappresentante
dell'ACNUR» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentante designato
dall'ACNUR»; 
      5) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in  cui  nel  corso  della  procedura  si  rende  necessario  il
trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello  in  cui
e' accolto o trattenuto, la competenza  all'esame  della  domanda  e'
assunta dalla commissione nella cui  circoscrizione  territoriale  e'
collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento
il richiedente ha sostenuto il colloquio,  la  competenza  rimane  in
capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio.»; 
      6) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione
territoriale innanzi  alla  quale  si  e'  svolto  il  colloquio,  la
competenza all'esame delle domande di protezione internazionale  puo'
essere  individuata,   con   provvedimento   del   Presidente   della
Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al  comma  5,
tenendo conto  del  numero  dei  procedimenti  assegnati  a  ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati
dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.»; 
    b) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di  uno  solo
dei componenti della Commissione, con  specifica  formazione  e,  ove
possibile, dello stesso sesso  del  richiedente.  Il  componente  che
effettua il colloquio sottopone la  proposta  di  deliberazione  alla
Commissione  che  decide  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  4.  Su
determinazione  del  Presidente,  o  su  richiesta  dell'interessato,
preventivamente  informato,  il  colloquio  si  svolge  innanzi  alla
Commissione.». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e  3),
e' autorizzata la spesa di euro 9.149.430, per l'anno 2014, e di euro
10.683.060, a decorrere dall'anno 2015.