Art. 5 
 
 
                      Modifiche all'articolo 11 
 
  1. All'articolo  11,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto  del
Ministro della giustizia  18  ottobre  2010,  n.  180,  e  successive
integrazioni e modificazioni, la parola «annualmente»  e'  sostituita
dalle parole «ogni sei mesi». 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  11  del
          citato decreto del  Ministro  della  giustizia  18  ottobre
          2010,  n.  180,  cosi'   come   modificato   dal   presente
          regolamento: 
                «Art. 11. (Monitoraggio). - 1. Il  Ministero  procede
          ogni  sei  mesi,  anche  attraverso  i  responsabili  degli
          organismi e congiuntamente con il Ministero dello  sviluppo
          economico per i procedimenti  di  mediazione  inerenti  gli
          affari in materia di rapporti di consumo,  al  monitoraggio
          statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli
          organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente
          riferiti  alla  mediazione   obbligatoria,   volontaria   e
          demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie  sono
          indicati i casi di successo della mediazione e  i  casi  di
          esonero   dal   pagamento    dell'indennita'    ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo. 
              (Omissis).».