Art. 5 
 
   Norme transitorie, di coordinamento e di invarianza finanziaria 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 34, comma 7, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «Per le impugnazioni contro i  provvedimenti  di  revoca  con
controllo giudiziario e di  confisca  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 27.»; 
  b) agli articoli 82, comma 1, e 96, comma 1, le parole: "di seguito
denominata «banca dati»" sono sostituite dalle seguenti: "di  seguito
denominata «banca dati nazionale unica»"; 
  c) agli articoli 87, comma 3, 88, commi 1, 2 e 3, 90, comma 3,  91,
comma 3, 92, comma 1, 96, comma 2, 97, rubrica e comma 1, 98, rubrica
e commi 1, 2 e 3, 99, rubrica e commi 1, lettere a) e b), e 2-bis, le
parole: «banca dati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «banca  dati
nazionale unica»; 
  d) all'articolo 88, comma  3-bis,  le  parole:  «Banca  dati»  sono
sostituite dalle seguenti: «banca dati nazionale unica». 
  2.  Alle  richieste  di  rilascio  della  documentazione  antimafia
presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, continuano ad  applicarsi  le  previgenti  disposizioni  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad eccezione di  quelle
modificate dagli articoli 1, 2, comma 1, lettere  b),  c)  e  d),  3,
comma 1, lettera b). 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le Amministrazioni provvederanno agli adempimenti di cui al  presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. 
 
          Note art. 5: 
              Si riporta il testo degli articoli 34, 82, 91, 96, 97 e
          98 del citato decreto legislativo n.  159  del  2011,  come
          modificati dal presente decreto: 
                «Art.  34  (L'amministrazione  giudiziaria  dei  beni
          connessi ad attivita' economiche). - 1. Quando,  a  seguito
          degli  accertamenti  di  cui  all'articolo  19o  di  quelli
          compiuti per verificare  i  pericoli  di  infiltrazione  da
          parte  della  delinquenza  di   tipo   mafioso,   ricorrono
          sufficienti  indizi  per  ritenere   che   l'esercizio   di
          determinate   attivita'   economiche,    comprese    quelle
          imprenditoriali,   sia   direttamente   o    indirettamente
          sottoposto  alle   condizioni   di   intimidazione   o   di
          assoggettamento previste dall'articolo 416-bis c.p.  o  che
          possa, comunque, agevolare l'attivita'  delle  persone  nei
          confronti delle quali e' stata  proposta  o  applicata  una
          misura di  prevenzione,  ovvero  di  persone  sottoposte  a
          procedimento  penale  per  taluno  dei   delitti   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i
          presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione,
          il procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  del
          capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o
          il  direttore  della  Direzione   investigativa   antimafia
          possono   richiedere   al    tribunale    competente    per
          l'applicazione delle misure di  prevenzione  nei  confronti
          delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini
          e verifiche, da compiersi anche a mezzo  della  Guardia  di
          finanza  o  della  polizia  giudiziaria,   sulle   predette
          attivita', nonche' l'obbligo, nei confronti di  chi  ha  la
          proprieta' o la disponibilita', a qualsiasi titolo, di beni
          o altre utilita' di valore  non  proporzionato  al  proprio
          reddito   o   alla   propria   capacita'   economica,    di
          giustificarne la legittima provenienza. 
              2. Quando ricorrono sufficienti elementi  per  ritenere
          che il libero esercizio delle attivita' economiche  di  cui
          al comma 1 agevoli l'attivita' delle persone nei  confronti
          delle quali e' stata proposta o  applicata  una  misura  di
          prevenzione, ovvero di persone  sottoposte  a  procedimento
          penale per  taluno  dei  delitti  previsti  dagli  articoli
          416-bis, 629,  630,  644,  648-bis  e  648-ter  del  codice
          penale, il tribunale dispone l'amministrazione  giudiziaria
          dei beni utilizzabili, direttamente o  indirettamente,  per
          lo svolgimento delle predette attivita'. 
              3. L'amministrazione giudiziaria dei beni  e'  adottata
          per un periodo non superiore  a  sei  mesi  e  puo'  essere
          rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente  a
          dodici mesi, a  richiesta  dell'autorita'  proponente,  del
          pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le
          condizioni in base alle quali e' stata applicata. 
              4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale
          nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario. 
              5. Qualora tra i beni siano compresi  beni  immobili  o
          altri  beni   soggetti   a   pubblica   registrazione,   il
          provvedimento di cui al  comma  2  deve  essere  trascritto
          presso  i  pubblici  registri  a  cura  dell'amministratore
          giudiziario nominato entro  il  termine  di  trenta  giorni
          dall'adozione del provvedimento. 
              6. L'amministratore giudiziario adempie  agli  obblighi
          di relazione e segnalazione di cui all'articolo  36,  comma
          2, anche nei confronti del pubblico ministero. 
              7. Entro i  quindici  giorni  antecedenti  la  data  di
          scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei  beni  o  del
          sequestro, il tribunale, qualora non  disponga  il  rinnovo
          del provvedimento, delibera in camera  di  consiglio,  alla
          quale  puo'  essere  chiamato  a  partecipare  il   giudice
          delegato,  la  revoca  della  misura  disposta,  ovvero  la
          confisca dei beni che si ha motivo  di  ritenere  siano  il
          frutto  di  attivita'  illecite  o  ne   costituiscano   il
          reimpiego. Per le impugnazioni contro  i  provvedimenti  di
          revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano
          le disposizioni previste dall'articolo 27. 
              8. Con il provvedimento che  dispone  la  revoca  della
          misura,   il   tribunale   puo'   disporre   il   controllo
          giudiziario,  con  il  quale   stabilisce   l'obbligo   nei
          confronti   di   chi   ha   la    proprieta',    l'uso    o
          l'amministrazione  dei  beni,  o  di  parte  di  essi,   di
          comunicare, per un periodo non inferiore  a  tre  anni,  al
          questore ed al nucleo di polizia tributaria  del  luogo  di
          dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i  beni
          se  si  tratta  di  residenti  all'estero,  gli   atti   di
          disposizione, di acquisto o di  pagamento  effettuati,  gli
          atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di
          amministrazione o di gestione fiduciaria  ricevuti,  e  gli
          altri atti o contratti indicati dal  tribunale,  di  valore
          non inferiore a  euro  25.822,84  o  del  valore  superiore
          stabilito dal tribunale in relazione  al  patrimonio  e  al
          reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci
          giorni dal compimento dell'atto  e  comunque  entro  il  31
          gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno
          precedente. 
              9.  Quando  vi  sia  concreto  pericolo  che   i   beni
          sottoposti al provvedimento  di  cui  al  comma  2  vengano
          dispersi,  sottratti  o  alienati,  il  procuratore   della
          Repubblica,  il  Direttore  della  Direzione  investigativa
          antimafia o il questore possono richiedere al tribunale  di
          disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le
          disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro  e'
          disposto sino alla scadenza del termine stabilito  a  norma
          del comma 3.» 
              «Art. 82  (Informazione  antimafia).  - 1. Il  presente
          Libro disciplina la  documentazione  antimafia  ed  i  suoi
          effetti, istituisce la banca  dati  nazionale  unica  della
          documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati
          nazionale unica», e introduce  disposizioni  relative  agli
          enti locali i  cui  organi  sono  stati  sciolti  ai  sensi
          dell'articolo   143   del   testo   unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» 
              «Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I  soggetti  di
          cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,  devono   acquisire
          l'informazione di cui all'articolo 84, comma  3,  prima  di
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   e
          subcontratti, ovvero prima di  rilasciare  o  consentire  i
          provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia: 
              a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
          attuazione delle direttive comunitarie in materia di  opere
          e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche  forniture,
          indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; 
              b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque
          pubbliche  o  di  beni  demaniali  per  lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali, ovvero  per  la  concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
                c) superiore a 150.000 euro per  l'autorizzazione  di
          subcontratti,    cessioni,    cottimi,    concernenti    la
          realizzazione di opere o lavori pubblici o  la  prestazione
          di servizi o forniture pubbliche. 
              2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
          contratti, delle concessioni o  delle  erogazioni  compiuto
          allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 
              3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere
          effettuata attraverso la  banca  dati  nazionale  unica  al
          momento dell'aggiudicazione  del  contratto  ovvero  trenta
          giorni prima della stipula del subcontratto. 
              4. L'informazione antimafia e' richiesta  dai  soggetti
          interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono
          indicare: 
                a)  la  denominazione   dell'amministrazione,   ente,
          azienda,  societa'  o  impresa  che  procede   all'appalto,
          concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare  il
          subcontratto, la cessione o il cottimo; 
                b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto,
          concessione o erogazione; 
              c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della
          concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione; 
                d) le complete generalita'  dell'interessato  e,  ove
          previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
          impresa, associazione o consorzio, la  denominazione  e  la
          sede, nonche' le complete generalita' degli altri  soggetti
          di cui all'articolo 85; 
                e). 
              5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure
          ai soggetti che risultano poter  determinare  in  qualsiasi
          modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese
          costituite  all'estero  e  prive  di  sede  secondaria  nel
          territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei
          riguardi delle persone fisiche  che  esercitano  poteri  di
          amministrazione, di rappresentanza o di  direzione.  A  tal
          fine,  il  prefetto  verifica  l'assenza  delle  cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo
          67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile
          desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
          all'articolo  98,  comma  3.  Il  prefetto,   anche   sulla
          documentata richiesta  dell'interessato,  aggiorna  l'esito
          dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
          ai fini dell'accertamento dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa.(40) 
              6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di
          infiltrazione mafiosa da provvedimenti  di  condanna  anche
          non definitiva per reati  strumentali  all'attivita'  delle
          organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi  da
          cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in  modo
          indiretto, agevolare le attivita' criminose  o  esserne  in
          qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento  delle
          violazioni degli  obblighi  di  tracciabilita'  dei  flussi
          finanziari di cui all'articolo  3  della  legge  13  agosto
          2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione
          prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre  1981,
          n. 689. In tali casi, entro il termine di cui  all'articolo
          92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.(41) 
              7. Con regolamento, adottato con decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con
          il   Ministro   dello   sviluppo   economico,   ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge  n.  400  del  1988,
          sono  individuate  le  diverse   tipologie   di   attivita'
          suscettibili di  infiltrazione  mafiosa  nell'attivita'  di
          impresa per le quali, in relazione allo  specifico  settore
          d'impiego e alle situazioni ambientali che  determinano  un
          maggiore  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  e'   sempre
          obbligatoria    l'acquisizione     della     documentazione
          indipendentemente dal valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo
          67. 
              7-bis.   Ai   fini   dell'adozione   degli    ulteriori
          provvedimenti  di  competenza  di  altre   amministrazioni,
          l'informazione  antimafia  interdittiva,  anche  emessa  in
          esito   all'esercizio   dei   poteri   di    accesso,    e'
          tempestivamente comunicata anche in via telematica: 
              a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti  di
          cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; 
              b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che
          ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; 
              c) alla camera di commercio  del  luogo  dove  ha  sede
          legale l'impresa oggetto di accertamento; 
              d) al prefetto  che  ha  disposto  l'accesso,  ove  sia
          diverso da quello che ha adottato  l'informativa  antimafia
          interdittiva; 
              e) all'osservatorio centrale appalti  pubblici,  presso
          la direzione investigativa antimafia; 
              f)all'osservatorio dei contratti pubblici  relativi  ai
          lavori, servizi e forniture  istituito  presso  l'Autorita'
          per  la  vigilanza  sui   contratti   pubblici,   ai   fini
          dell'inserimento  nel   casellario   informatico   di   cui
          all'articolo7, comma 10, deldecreto legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, e nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici di cui all'articolo62-bisdeldecreto legislativo  7
          marzo 2005, n. 82; 
              g)  all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del
          mercato       per       le        finalita'        previste
          dall'articolo5-terdeldecreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n.
          27; 
              h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
              i) al Ministero dello sviluppo economico; 
              l) agli uffici delle Agenzie delle entrate,  competenti
          per  il  luogo  dove  ha  sede  legale  l'impresa  nei  cui
          confronti e' stato richiesto il rilascio  dell'informazione
          antimafia.» 
              «Art. 96 (Istituzione della banca dati nazionale  unica
          della documentazione antimafia). - 1. Presso  il  Ministero
          dell'interno, Dipartimento per le politiche  del  personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie e' istituita  la  banca  dati  nazionale  unica
          della  documentazione  antimafia,  di  seguito   denominata
          «banca dati nazionale unica». 
              2. Al fine di verificare la sussistenza  di  una  delle
          cause di decadenza, di sospensione  o  di  divieto  di  cui
          all'articolo 67o di un tentativo di  infiltrazione  mafiosa
          di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati e' collegata
          telematicamente con il  Centro  elaborazione  dati  di  cui
          all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121." 
              «Art. 97  (Consultazione  della  banca  dati  nazionale
          unica). - 1. Ai  fini  del  rilascio  della  documentazione
          antimafia,  la  banca  dati  nazionale  unica  puo'  essere
          consultata, secondo le  modalita'  di  cui  al  regolamento
          previsto dall'articolo 99, da: 
              a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1  e  2,
          del presente decreto; 
              b) le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura; 
              c) gli ordini professionali; 
                c-bis) l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture, per  le  finalita'
          di cui all'articolo 6-bis del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163.» 
              «Art. 98 (Contenuto della banca dati nazionale  unica).
          - 1. Nella banca dati nazionale  unica  sono  contenute  le
          comunicazioni e le informazioni antimafia,  liberatorie  ed
          interdittive. 
              2.  La  banca  dati   nazionale   unica,   tramite   il
          collegamento al sistema informatico  costituito  presso  la
          Direzione investigativa antimafia di  cui  all'articolo  5,
          comma 4, del decreto del Ministro dell'interno in  data  14
          marzo 2003, consente la consultazione  dei  dati  acquisiti
          nel  corso  degli  accessi  nei  cantieri   delle   imprese
          interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti  dal
          prefetto. 
              3.  La  banca  dati   nazionale   unica,   tramite   il
          collegamento ad altre banche dati, puo' contenere ulteriori
          dati anche provenienti dall'estero.». 
              Per il testo vigente degli articoli 87 e 88 del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011,  si  veda  nelle  note
          all'art. 2. 
              Per il testo vigente degli articoli 90 e 92 del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011,  si  veda  nelle  note
          all'art. 3.