Art. 5 
 
 
           Duplicati informatici di documenti informatici 
 
  1. Il duplicato informatico di  un  documento  informatico  di  cui
all'art. 23-bis, comma 1, del Codice e' prodotto mediante processi  e
strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto  sullo
stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema  diverso,  contenga
la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.