Art. 5 Conto corrente dedicato alla gestione delle risorse finanziarie 1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le Societa' finanziarie devono aprire un apposito conto corrente dedicato alla gestione dell'intervento agevolativo comunicandone le relative coordinate bancarie al Ministero. Il conto corrente deve essere aperto presso una banca individuata attraverso una apposita procedura comparativa volta a selezionare la migliore offerta con particolare riguardo ai costi di gestione del conto corrente e al tasso di interesse applicato sulle somme depositate. 2. Gli interessi maturati sul conto corrente bancario di cui al comma 1, al netto delle spese di gestione dello stesso, devono essere versati, entro il 30 gennaio di ogni anno, dalle Societa' finanziarie secondo le modalita' indicate con apposita comunicazione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.