Art. 5 
 
 
           Corrispettivo per la concessione della garanzia 
 
  1. La garanzia di cui al presente  decreto  e'  concessa  a  titolo
oneroso. 
  2. L'investitore versa al Ministero dell'economia e delle finanze: 
    a) per ciascun anno, una quota fissa pari al Rendimento BTP, come
definito all'articolo 1, maggiorato di uno spread come  risultante  a
seguito di sollecitazione di offerte nell'ambito della  procedura  di
cui all'articolo 10  ,  calcolato  sull'80  per  cento  del  capitale
versato;  tale  componente  deve  essere  corrisposta  al   Ministero
dell'economia e delle finanze entro l'ultimo  giorno  lavorativo  del
mese di gennaio di ciascun anno solare di validita'  della  garanzia,
con riferimento al capitale versato fino  al  31  dicembre  dell'anno
precedente, pro rata temporis; 
    b) per ciascun anno, una quota variabile, che deve essere versata
al Ministero dell'economia e  delle  finanze  entro  l'ultimo  giorno
lavorativo del mese di dicembre di ciascun anno solare  di  validita'
della garanzia, calcolata nella misura del 60 per cento dei dividendi
e altre somme distribuite dalla  societa'  (esclusi  i  rimborsi  del
capitale versato) percepiti a valere sulla quota della partecipazione
garantita ed eccedenti un importo pari al prodotto tra: 
      1) l'80 per cento del capitale  versato  fino  al  31  dicembre
dell'anno precedente, pro rata temporis; 
      2) il rendimento BTP, rettificato per il margine, come definito
all'articolo 1, comma 3, fermo restando  che,  laddove  tale  importo
fosse superiore ai dividendi e  altre  somme  riscosse  nell'anno  di
riferimento, la differenza andra'  a  decurtare  le  quote  variabili
relative agli anni successivi; 
    c) una quota variabile esclusivamente  in  sede  di  liquidazione
della Societa',  nella  misura  del  60  per  cento  della  eventuale
differenza positiva tra il valore di liquidazione della  quota  della
partecipazione garantita e l'80 per cento del capitale versato.  Tale
ulteriore quota variabile deve essere versata  entro  60  giorni  dal
completamento della procedura di liquidazione. 
  3.  I  corrispettivi  ricevuti  sono  versati  nell'apposito  Fondo
istituito ai sensi del comma 8 dell'articolo 15. 
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze  puo'  provvedere  al
recupero dei corrispettivi non versati anche mediante il ricorso alla
procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e del decreto  legislativo
26 febbraio  1999,  n.  46,  e  successive  modificazioni.  Le  somme
recuperate sono versate nell'apposito Fondo istituito  ai  sensi  del
comma 8 dell'articolo 15. 
  5. Ai fini  della  quantificazione  del  corrispettivo  i  soggetti
garantiti assicurano adeguati  e  tempestivi  flussi  informativi  al
Ministero dell'economia e delle finanze.