Art. 5 
 
 
Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta 
 
  1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a  quello  di
effettuazione delle  spese,  le  imprese  interessate  presentano  al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo apposita
domanda  per  il  riconoscimento  del  credito   d'imposta   di   cui
all'articolo 1, secondo modalita' telematiche definite dal  Ministero
stesso entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto; per  le  spese  sostenute  nell'anno  2014,  la  domanda  e'
presentata entro sessanta giorni  dalla  definizione  delle  predette
modalita' telematiche. 
  2. Nella domanda  di  cui  al  comma  1,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato: 
    a) il costo complessivo degli  interventi  e  l'ammontare  totale
delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4; 
    b) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute,  secondo
le modalita' previste nell'articolo 4, comma 4; 
    c) il credito d'imposta spettante. 
  3. Le imprese devono, altresi', contestualmente alla domanda di cui
al comma 1, presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva  di
atto  di  notorieta',  relativa   ad   altri   aiuti   "de   minimis"
eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso  e  nei
due precedenti,  come  previsto  dall'articolo  6,  paragrafo  1  del
Regolamento (UE)  n.  1407/2013  del  18  dicembre  2013,  citato  in
premessa,  allegando,  inoltre,  a  pena  di   inammissibilita',   la
documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica,  da  parte
del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,
dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed
oggettivi e formali, nonche' nei limiti  delle  risorse  disponibili.
Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle  domande  di
cui al  comma  1,  il  predetto  Ministero  comunica  all'impresa  il
riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso,
l'importo del credito effettivamente spettante. 
  5. Il credito d'imposta di cui al presente decreto: 
    a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi, e del valore  della  produzione,  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive; 
    b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 
  6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al  periodo  d'imposta  per  il  quale  e'  concesso  ed  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  con  modalita'  stabilite   con   provvedimento   del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti
dalla  medesima  Agenzia,  pena   il   rifiuto   dell'operazione   di
versamento.  L'ammontare  del   credito   d'imposta   utilizzato   in
compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  pena  lo  scarto
dell'operazione di versamento.  Ai  fini  del  controllo  di  cui  al
periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e  del  turismo,  preventivamente  alla  comunicazione  alle  imprese
beneficiarie, trasmette  all'Agenzia  delle  Entrate,  con  modalita'
telematiche definite  d'intesa,  l'elenco  delle  imprese  ammesse  a
fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le
eventuali variazioni e revoche.