Art. 5 Disponibilita' dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS all'Agenzia delle entrate 1. Per le sole finalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa di cui al punto 2.1.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione dei dati relativi alle singole voci per le quali e' stata manifestata l'opposizione all'utilizzo con le modalita' di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto nonche' di quelli aggregati per tipologia di spesa inerenti specifiche richieste di esclusione formulate dall'assistito per il tramite dell'Agenzia delle entrate ai sensi del punto 2.4.5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Ai fini della consultazione da parte del contribuente dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate rende disponibile nell'area autenticata del proprio sito dedicata alla dichiarazione precompilata l'accesso al servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa esposto dal Sistema TS, secondo le modalita' di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, in conformita' con quanto previsto al punto 2.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.