Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1  Ai  fini  dell'applicazione  delle   norme   tecniche   di   cui
all'articolo 1, restano valide: 
    a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno  7
agosto 2012 relativamente alla  documentazione  tecnica  da  allegare
alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1  agosto
2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica  deve  includere  le
informazioni  indicate  nelle  norme  tecniche  di  cui  al  presente
decreto; 
    b) le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3,  del  decreto
del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 e quelle  degli  articoli  3,
comma 3, 4,  comma  2,  e  6,  comma  4,  del  decreto  del  Ministro
dell'interno  9  maggio  2007,  relative  alla  determinazione  degli
importi dei corrispettivi dovuti  per  i  servizi  resi  dai  Comandi
provinciali dei vigili del fuoco. 
  2.  Per  le  attivita'  di  cui  all'articolo  2  in  possesso  del
certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli  obblighi
previsti agli articoli 3, 4 e 7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente  decreto  non  comporta
adempimenti. 
  3. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 agosto 2015 
 
                                                  Il Ministro: Alfano