(( Art. 5 bis 
 
 
Proroga dell'impiego del personale militare appartenente  alle  Forze
                               armate 
 
  1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di  sicurezza
che rendono  necessaria  la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
anche in relazione  alle  straordinarie  esigenze  di  prevenzione  e
contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui  all'articolo  5,
comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  aprile  2015,  n.  43,  puo'  essere
prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente
di 4.500 unita', in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo
periodo  del  medesimo  articolo  5,  comma  1.   Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  7-bis,  commi  1,  2  e  3,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125.  L'impiego   del   predetto
contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 2 del presente articolo. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di
42.446.841  euro  per  l'anno  2015  con  specifica  destinazione  di
41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1  milioni
di euro per il personale di cui al  comma  75  dell'articolo  24  del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.  Al  relativo  onere,  pari  a
2.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego  della
corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,
del  decreto-legge  20  giugno   2012,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale e' versata
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnata  ai
pertinenti  programmi  degli  stati  di  previsione   del   Ministero
dell'interno e del Ministero della difesa. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dei commi 74 e 75 dell'art.
          24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78  (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
                "Art. 24. Disposizioni in materia  di  Forze  armate,
          Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto  di
          Stato 
              1 - 73 (Omissis). 
              74. Al fine di assicurare la prosecuzione del  concorso
          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
          all'art. 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del  decreto-legge
          23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due
          ulteriori  semestri  per   un   contingente   di   militari
          incrementato  con  ulteriori  1.250  unita',  destinate   a
          servizi di perlustrazione e pattuglia nonche' di  vigilanza
          di siti e obiettivi sensibili in concorso e  congiuntamente
          alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione
          dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si
          rende maggiormente necessario.  Ai  fini  dell'impiego  del
          personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente
          comma, si applicano le disposizioni di cui all'art.  7-bis,
          commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine
          e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per  l'anno
          2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. 
              75. Al personale delle Forze di polizia  impiegato  per
          il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
          e  pattuglia  di  cui  all'art.   7-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  e'
          attribuita  un'indennita'  di  importo  analogo  a   quella
          onnicomprensiva, di cui al medesimo art.  7-bis,  comma  4,
          del  decreto-legge  n.  92  del   2008,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
          modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
          Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
          ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo  precedente
          e' attribuita anche al personale  delle  Forze  di  polizia
          impiegato nei servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
          sensibili svolti congiuntamente al  personale  delle  Forze
          armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'  obiettivi
          vigilati  dal  medesimo  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3  milioni  di
          euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  61,
          comma  18,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133  e,  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  3,
          comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5 del
          decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il
          contrasto del terrorismo, anche di matrice  internazionale,
          nonche' proroga delle missioni internazionali  delle  Forze
          armate  e  di  polizia,  iniziative  di  cooperazione  allo
          sviluppo  e  sostegno  ai  processi  di   ricostruzione   e
          partecipazione   alle   iniziative   delle   Organizzazioni
          internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
          di stabilizzazione), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 aprile 2015, n. 43: 
                "Art. 5. Potenziamento  e  proroga  dell'impiego  del
          personale militare appartenente alle Forze armate 
              1.  Al  fine  di  consentire  un  maggiore  impiego  di
          personale delle forze di polizia  per  il  contrasto  della
          criminalita' e la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
          all'art. 24, commi 74 e 75,  del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli  previsti  dall'art.
          3, comma 2, del decreto-legge 10  dicembre  2013,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n. 6, anche in relazione  alle  straordinarie  esigenze  di
          sicurezza connesse alla realizzazione  dell'Expo  2015,  il
          piano d'impiego di  cui  all'art.  7-bis,  comma  1,  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   92,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,
          n. 125, limitatamente ai servizi di  vigilanza  a  siti  ed
          obiettivi sensibili,  puo'  essere  prorogato  fino  al  30
          giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000  unita'
          e'  incrementato  di  1.800  unita',  in   relazione   alle
          straordinarie  esigenze  di  prevenzione  e  contrasto  del
          terrorismo. Per le esigenze previste  dal  citato  art.  3,
          comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il  piano  (19)
          di impiego dell'originario contingente di 3.000  unita'  e'
          ulteriormente  prorogato  fino   al   31   dicembre   2015,
          limitatamente a un contingente non inferiore a 200  unita'.
          A decorrere dal 30 giugno  2015,  il  predetto  contingente
          puo' essere incrementato fino a 300 unita', compatibilmente
          con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza
          pubblica. Si applicano le disposizioni  di  cui  al  citato
          art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del  decreto-legge  n.  92  del
          2008. L'impiego dei predetti contingenti e' consentito  nei
          limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2. 
              (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1,  2  e  3
          dell'art. 7-bis del decreto-legge 23  maggio  2008,  n.  92
          (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica): 
                "Art.  7-bis.  Concorso  delle   Forze   armate   nel
          controllo del territorio 
              1.  Per   specifiche   ed   eccezionali   esigenze   di
          prevenzione della criminalita', ove  risulti  opportuno  un
          accresciuto   controllo   del   territorio,   puo'   essere
          autorizzato un  piano  di  impiego  di  un  contingente  di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della  legge  1º
          aprile 1981, n. 121, per servizi  di  vigilanza  a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano (29) puo' essere autorizzato per un  periodo  di  sei
          mesi, rinnovabile per una volta,  per  un  contingente  non
          superiore a 3.000 unita'. 
              1-bis. Ai fini e con le medesime modalita'  di  cui  al
          comma 1, nelle aree ove si ritiene  necessario  assicurare,
          in presenza di fenomeni di  emergenza  criminale,  un  piu'
          efficace controllo del territorio e' autorizzato,  fino  al
          31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
          a 500 militari delle Forze armate. 
              2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22  maggio  1975,
          n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
          che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone  o
          la sicurezza dei  luoghi  vigilati,  con  esclusione  delle
          funzioni   di   polizia    giudiziaria.    Ai    fini    di
          identificazione, per  completare  gli  accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
          349 del codice di procedura penale. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5 del
          decreto-legge 20 giugno 2012, n.  79  (Misure  urgenti  per
          garantire la sicurezza dei  cittadini,  per  assicurare  la
          funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
          altre strutture dell'Amministrazione dell'interno,  nonche'
          in materia di Fondo  nazionale  per  il  Servizio  civile),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 131: 
                "Art. 5. Disposizioni in materia di  Fondo  nazionale
          per  il  servizio  civile  e   di   sportelli   unici   per
          l'immigrazione 
              1. Le somme del Fondo di rotazione per la  solidarieta'
          alle vittime dei reati di  tipo  mafioso,  delle  richieste
          estorsive e dell'usura di cui all' art. 2, comma  6-sexies,
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225  ,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10  ,
          resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario
          ed accertate, con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  riassegnate,  previo   versamento   all'entrata   del
          bilancio  dello  Stato,  al  Fondo   di   cui   all'   art.
          7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
          n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile
          2009, n. 33  ,  per  essere  destinate  alle  esigenze  dei
          Ministeri. 
              (Omissis).".