Art. 5 
 
 
                 Requisiti per la nomina a curatore 
 
  1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    (( a) al secondo comma, le parole: "durante i due anni  anteriori
alla dichiarazione di fallimento" sono soppresse" )); 
    b) dopo il (( secondo comma )), sono aggiunti i seguenti: 
  (( "Il curatore e'  nominato  tenuto  conto  delle  risultanze  dei
rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma )). 
  E' istituito  presso  il  Ministero  della  giustizia  un  registro
nazionale nel  quale  confluiscono  i  provvedimenti  di  nomina  dei
curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel
registro vengono altresi' annotati i provvedimenti  di  chiusura  del
fallimento e di  omologazione  del  concordato,  nonche'  l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle  procedure  chiuse.  Il  registro  e'
tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.". 
  2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosi' come modificato  dalle
          presente legge: 
              "Art. 28. (Requisiti per la nomina a curatore) 
              Possono essere  chiamati  a  svolgere  le  funzioni  di
          curatore: 
              a)  avvocati,  dottori  commercialisti,  ragionieri   e
          ragionieri commercialisti 
              b)  studi  professionali  associati  o   societa'   tra
          professionisti, sempre che i soci delle  stesse  abbiano  i
          requisiti professionali di cui alla  lettera  a).  In  tale
          caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
          designata la persona fisica responsabile della procedura; 
              c)   coloro   che   abbiano    svolto    funzioni    di
          amministrazione, direzione  e  controllo  in  societa'  per
          azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
          purche'   non   sia   intervenuta   nei   loro    confronti
          dichiarazione di fallimento. 
              Non possono essere  nominati  curatore  il  coniuge,  i
          parenti e gli affini entro il quarto grado del  fallito,  i
          creditori  di  questo  e  chi  ha  concorso   al   dissesto
          dell'impresa, nonche' chiunque si  trovi  in  conflitto  di
          interessi con  il  fallimento.  Non  puo'  altresi'  essere
          nominato  curatore  chi  abbia  svolto   la   funzione   di
          commissario  giudiziale  in  relazione   a   procedura   di
          concordato per il medesimo debitore, nonche' chi sia  unito
          in associazione professionale con  chi  abbia  svolto  tale
          funzione. 
              Il curatore e' nominato tenuto conto  delle  risultanze
          dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo  33,  quinto
          comma. 
              E' istituito presso il  Ministero  della  giustizia  un
          registro nazionale nel quale confluiscono  i  provvedimenti
          di nomina dei curatori, dei  commissari  giudiziali  e  dei
          liquidatori  giudiziali.  Nel  registro  vengono   altresi'
          annotati i provvedimenti di chiusura del  fallimento  e  di
          omologazione   del    concordato,    nonche'    l'ammontare
          dell'attivo  e  del  passivo  delle  procedure  chiuse.  Il
          registro  e'  tenuto  con  modalita'  informatiche  ed   e'
          accessibile al pubblico.".