Art. 5 Disposizioni transitorie e finali 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che producono o che gestiscono i rifiuti radioattivi adottano la nuova classificazione di cui all'art. 4 ai fini della loro registrazione, della tenuta della contabilita' e dell'etichettatura dei contenitori dei suddetti rifiuti. 2. I soggetti che producono o che gestiscono rifiuti radioattivi gia' classificati in base alla Guida Tecnica n. 26 del 1987, aggiornano le registrazioni e la tenuta della contabilita' dei suddetti rifiuti radioattivi, secondo l'Allegato I, tabella 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I soggetti di cui al comma 2 aggiornano l'etichettatura attualmente presente sui contenitori dei suddetti rifiuti radioattivi sulla base di un apposito programma, con un successione pianificata delle operazioni che, tenuto conto dei principi generali del sistema di radioprotezione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, preveda la conclusione delle operazioni stesse entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Nelle more dell'emanazione delle specifiche guide tecniche di cui all'art. 2, comma 4, per i casi non contemplati nella Guida Tecnica n. 26 del 1987, le specifiche modalita' e i requisiti di gestione di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi sono stabiliti dall'ISIN.