Art. 5 
 
 
                  Obblighi in materia di contrasto 
                   al finanziamento del terrorismo 
 
  1. Il sospetto di operazioni  riconducibili  al  finanziamento  del
terrorismo si desume anche dal  riscontro  di  un  nominativo  e  dei
relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul  sito
della UIF. Non e' sufficiente, ai fini della  segnalazione,  la  mera
omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di  tutti
gli elementi disponibili, che uno  o  piu'  dei  dati  identificativi
siano effettivamente gli stessi indicati  nelle  liste.  Tra  i  dati
identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e  ogni  altro
dato riferito nelle liste che risulti incompatibile  con  il  profilo
economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive
del nominativo. 
  2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e' distinto  da
quello di congelamento di fondi e risorse economiche di cui  all'art.
4 del decreto legislativo 109/2007. 
  3.  Gli  operatori  sono  consapevoli  che  i  fondi  sottoposti  a
congelamento  non  possono  costituire  oggetto  di  alcun  atto   di
trasferimento,  disposizione   o   utilizzo.   E'   vietato   mettere
direttamente  o  indirettamente  fondi   o   risorse   economiche   a
disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio. 
  4. Gli atti posti in essere in violazione dei  divieti  di  cui  al
comma 3 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria  ai  sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo 109/2007.