Art. 5 Obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo 1. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della UIF. Non e' sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o piu' dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo. 2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e' distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche di cui all'art. 4 del decreto legislativo 109/2007. 3. Gli operatori sono consapevoli che i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio. 4. Gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui al comma 3 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 109/2007.