Art. 5 
 
 
     Utilizzo generalizzato della posta elettronica certificata 
 
  1. Oltre che per le comunicazioni e notificazioni di  cui  all'art.
3, le Sezioni giurisdizionali e le Procure della Corte dei  conti  si
avvalgono della posta elettronica certificata anche per l'invio e per
la ricezione  di  atti  processuali,  pre-processuali  o  istruttori,
purche' sottoscritti o dichiarati conformi  all'originale  con  firma
digitale o con firma elettronica qualificata, nonche' in generale per
la trasmissione di documenti  e  per  ogni  altra  comunicazione  che
necessiti di una ricevuta di invio o di  una  ricevuta  di  consegna,
fatto salvo l'utilizzo dei sistemi di cooperazione applicativa di cui
all'art. 1, comma 3. 
  2. Gli atti e i  documenti  trasmessi  mediante  posta  elettronica
certificata  nonche'  le  relative  ricevute  e  avvisi  di  consegna
conservano il regime giuridico e  probatorio  loro  proprio,  secondo
quanto stabilito dalla legge. 
  3. Il giudice  o  il  pubblico  ministero  titolare  del  fascicolo
possono disporre che per uno  specifico  atto  o  procedimento  siano
utilizzate particolari modalita'  di  comunicazione  o  trasmissione,
anche non telematiche. 
  4. La trasmissione per via telematica si intende perfezionata,  per
il destinatario, nel momento in cui viene  generata  la  ricevuta  di
avvenuta  consegna  da  parte  del  gestore  di   posta   elettronica
certificata del destinatario e, per il mittente, nel momento  in  cui
viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del
gestore di posta elettronica certificata del mittente. 
  5. I messaggi  di  posta  elettronica  certificata  si  considerano
pervenuti  alle  segreterie  delle  sezioni  giurisdizionali  o  alle
Procure nel giorno di ricezione del messaggio, qualora la ricevuta di
consegna sia generata entro le ore 24:00 di una giornata di  apertura
al pubblico  degli  uffici  stessi,  o  il  primo  giorno  lavorativo
seguente,  se  la  ricevuta  di  consegna  e'  generata   in   orario
posteriore. 
  6. Nel caso di trasmissione  di  atti  processuali  mediante  posta
elettronica certificata, la procura alle liti contenuta in  documento
separato si  considera  congiunta  all'atto  a  condizione  che  essa
contenga riferimenti univoci al giudizio cui si riferisce e  che  sia
allegata, mediante copia informatica, allo stesso messaggio di  posta
elettronica  certificata  mediante  il  quale  l'atto  e'  trasmesso;
l'autografia  della  sottoscrizione  e  la  conformita'  della  copia
informatica all'originale  analogico  possono  essere  attestate  dal
difensore mediante apposizione della propria firma digitale  o  firma
elettronica qualificata, se espressamente previsto nella procura. 
  7. Nel caso in cui l'atto o documento allegato  sia  illeggibile  o
mancante o vi siano altre anomalie il destinatario e' tenuto a  darne
immediata  comunicazione  al  mittente  a  mezzo  posta   elettronica
certificata. 
  8. Nel caso di deposito di atti o  documenti  processuali  a  mezzo
posta   elettronica   certificata   le   Segreterie   delle   Sezioni
giurisdizionali confermano al mittente  entro  il  giorno  lavorativo
successivo, a mezzo posta elettronica certificata, il relativo numero
di protocollo e l'avvenuta presa in carico dell'atto o documento.