Art. 5 Utilizzo generalizzato della posta elettronica certificata 1. Oltre che per le comunicazioni e notificazioni di cui all'art. 3, le Sezioni giurisdizionali e le Procure della Corte dei conti si avvalgono della posta elettronica certificata anche per l'invio e per la ricezione di atti processuali, pre-processuali o istruttori, purche' sottoscritti o dichiarati conformi all'originale con firma digitale o con firma elettronica qualificata, nonche' in generale per la trasmissione di documenti e per ogni altra comunicazione che necessiti di una ricevuta di invio o di una ricevuta di consegna, fatto salvo l'utilizzo dei sistemi di cooperazione applicativa di cui all'art. 1, comma 3. 2. Gli atti e i documenti trasmessi mediante posta elettronica certificata nonche' le relative ricevute e avvisi di consegna conservano il regime giuridico e probatorio loro proprio, secondo quanto stabilito dalla legge. 3. Il giudice o il pubblico ministero titolare del fascicolo possono disporre che per uno specifico atto o procedimento siano utilizzate particolari modalita' di comunicazione o trasmissione, anche non telematiche. 4. La trasmissione per via telematica si intende perfezionata, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. 5. I messaggi di posta elettronica certificata si considerano pervenuti alle segreterie delle sezioni giurisdizionali o alle Procure nel giorno di ricezione del messaggio, qualora la ricevuta di consegna sia generata entro le ore 24:00 di una giornata di apertura al pubblico degli uffici stessi, o il primo giorno lavorativo seguente, se la ricevuta di consegna e' generata in orario posteriore. 6. Nel caso di trasmissione di atti processuali mediante posta elettronica certificata, la procura alle liti contenuta in documento separato si considera congiunta all'atto a condizione che essa contenga riferimenti univoci al giudizio cui si riferisce e che sia allegata, mediante copia informatica, allo stesso messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto e' trasmesso; l'autografia della sottoscrizione e la conformita' della copia informatica all'originale analogico possono essere attestate dal difensore mediante apposizione della propria firma digitale o firma elettronica qualificata, se espressamente previsto nella procura. 7. Nel caso in cui l'atto o documento allegato sia illeggibile o mancante o vi siano altre anomalie il destinatario e' tenuto a darne immediata comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica certificata. 8. Nel caso di deposito di atti o documenti processuali a mezzo posta elettronica certificata le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali confermano al mittente entro il giorno lavorativo successivo, a mezzo posta elettronica certificata, il relativo numero di protocollo e l'avvenuta presa in carico dell'atto o documento.