Art. 5 
 
              Organizzazione nazionale per la sicurezza 
 
  1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza si articola in: 
    a) Organo nazionale di sicurezza; 
    b) Ufficio centrale per la segretezza; 
    c) Organi centrali di sicurezza; 
    d) Organi periferici di sicurezza; 
    e) Organizzazioni di sicurezza presso gli operatori economici. 
  2.  Presso  gli  Organi  centrali  di  sicurezza  sono   costituite
Segreterie principali di sicurezza per l'assolvimento dei compiti  di
cui all'art. 9. 
  3. Possono essere, altresi', costituiti Segreterie di  sicurezza  e
Punti di controllo, alle dipendenze funzionali di Organi centrali  di
sicurezza  o  di  Organi  periferici  di  sicurezza,  secondo  quanto
previsto dall'art. 11. 
  4. L'esercizio di funzioni dell'Organo  nazionale  di  sicurezza  e
dell'Ufficio Centrale per la Segretezza  puo'  essere  delegato  agli
Organi centrali di sicurezza ed agli Organi periferici di sicurezza.