Art. 5 Organizzazione nazionale per la sicurezza 1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza si articola in: a) Organo nazionale di sicurezza; b) Ufficio centrale per la segretezza; c) Organi centrali di sicurezza; d) Organi periferici di sicurezza; e) Organizzazioni di sicurezza presso gli operatori economici. 2. Presso gli Organi centrali di sicurezza sono costituite Segreterie principali di sicurezza per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 9. 3. Possono essere, altresi', costituiti Segreterie di sicurezza e Punti di controllo, alle dipendenze funzionali di Organi centrali di sicurezza o di Organi periferici di sicurezza, secondo quanto previsto dall'art. 11. 4. L'esercizio di funzioni dell'Organo nazionale di sicurezza e dell'Ufficio Centrale per la Segretezza puo' essere delegato agli Organi centrali di sicurezza ed agli Organi periferici di sicurezza.