Art. 5 
 
Identificazione   del   donatore,   compilazione   del   questionario
  anamnestico, cartella sanitaria del donatore 
 
  1.  Il  donatore  di  sangue  e  di   emocomponenti   deve   essere
adeguatamente valutato prima di ogni donazione, a tutela della salute
del donatore stesso e a  protezione  della  salute  e  sicurezza  dei
pazienti riceventi. 
  2. Il medico responsabile della  selezione  o  personale  sanitario
adeguatamente  formato,  operante  sotto   la   responsabilita'   del
predetto, verificata l'identita' del candidato donatore, riportando i
dati anagrafici indicati nell'Allegato II, parte D, raccoglie i  dati
anamnestici necessari alla valutazione dell'idoneita' sulla base  del
questionario anamnestico di cui all'Allegato II, parte E, predisposto
tenendo conto dei criteri di esclusione, permanente e temporanea  del
donatore ai fini della protezione della sua salute e  di  quella  del
ricevente, indicati nell'Allegato III, parte A e B. 
  3. La valutazione  dell'idoneita'  del  donatore  di  sangue  e  di
emocomponenti e' effettuata da personale medico che  abbia  acquisito
le  necessarie  competenze  attraverso  un  percorso  di   formazione
documentato. 
  4.  Le  domande  che  compongono   il   questionario   anamnestico,
espressamente predeterminate in  modo  da  risultare  semplici  e  di
facile comprensione al fine di ottenere risposte precise e veritiere,
sono volte  anche  a  verificare  che  il  candidato  donatore  abbia
esaustivamente  compreso  le  informazioni  contenute  nel  materiale
informativo di cui all'Allegato II, parte A. 
  5. Il questionario anamnestico, compilato in  ogni  sua  parte,  e'
sottoscritto  dal  donatore  e  dal  sanitario  che   ha   effettuato
l'intervista. 
  6. Il questionario anamnestico di cui all'Allegato II, parte E,  e'
adottato senza modifiche su tutto il territorio nazionale al fine  di
garantire la raccolta di informazioni cliniche ed epidemiologiche  in
modo  standardizzato,  nonche'   di   consentire   ai   donatori   la
comprensione inequivocabile dei quesiti posti per ottenere un elevato
grado di veridicita' ed esaustivita' delle risposte. 
  7. Il  modello  base  di  riferimento  di  cartella  sanitaria  del
donatore da compilare ad ogni donazione  e'  riportato  nell'Allegato
II, parte F. I modelli adottati dai  servizi  trasfusionali  e  dalle
unita' di raccolta riportano tutti gli elementi previsti nel  modello
base di riferimento. La cartella sanitaria riporta l'annotazione  dei
dati anamnestici rilevanti, di cui all'Allegato II, parte  F,  ed  e'
aggiornata con raccordi anamnestici  ad  ogni  donazione  successiva.
Ulteriori  informazioni  possono   essere   riportate   soltanto   se
indispensabili  alla  definizione  del  giudizio  di  idoneita'  alla
donazione. 
  8. Il medico responsabile della selezione o il personale sanitario,
adeguatamente  formato  anche  in  materia  di  protezione  di   dati
personali,  e'  responsabile  della   compilazione   della   cartella
sanitaria. Il personale incaricato al trattamento dei dati  personali
ai sensi della normativa vigente e' responsabile della  conservazione
e archiviazione della cartella sanitaria e adotta tutte  le  adeguate
misure di sicurezza atte ad  escludere  l'accesso  al  personale  non
autorizzato. La cartella sanitaria e' conservata per trenta anni. Con
riferimento alla cartella  sanitaria,  il  donatore  ha  facolta'  di
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del  decreto  legislativo  196
del 2003. 
  9. La valutazione medica che  precede  la  donazione  e'  volta  ad
evidenziare  le  condizioni  generali  di  salute  del  donatore  con
particolare attenzione a stati  quali  debilitazione,  iponutrizione,
presenza di edemi, anemia,  ittero,  cianosi,  dispnea,  instabilita'
psichica, intossicazione alcolica, uso di stupefacenti  ed  abuso  di
farmaci.  I  risultati  della  valutazione  vengono  riportati  nella
cartella sanitaria del donatore di  cui  all'Allegato  II,  parte  F.
Ulteriori  informazioni  possono   essere   riportate   soltanto   se
indispensabili  alla  definizione  del  giudizio  di  idoneita'  alla
donazione. 
  10. I criteri  per  la  selezione  del  donatore  di  sangue  e  di
emocomponenti di cui all'Allegato III sono adottati senza modifiche e
le prescrizioni indicate dai medesimi  sono  applicate  uniformemente
sul territorio nazionale al fine di  omogeneizzare  le  procedure  di
selezione del donatore di sangue e di emocomponenti.