Art. 5 Utilizzo di tecniche finanziarie di attenuazione del rischio 1. L'impresa che calcola il requisito patrimoniale di solvibilita' tramite la formula standard e utilizza le tecniche di attenuazione del rischio di cui all'art. 212 degli Atti delegati, nel valutare la significativita' del rischio di base: a) non tiene conto degli effetti di altri elementi, presenti nel proprio bilancio e suscettibili di incidere su detto rischio di base, a meno che non ci sia una connessione continua e coerente tra tali elementi e l'esposizione al rischio oggetto di attenuazione; b) opera la valutazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del presente regolamento, avendo presente la tipologia e le condizioni contrattuali dello strumento di attenuazione del rischio e le regole che governano i mercati in cui lo strumento e' quotato o dai quali sono desumibili i dati che ne consentano la valutazione; c) opera la valutazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), del presente regolamento, includendo tutti gli scenari considerati nei pertinenti moduli o sottomoduli della formula standard, tenendo almeno conto: 1) del grado di simmetria tra l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio e l'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire; 2) di eventuali dipendenze non lineari tra le due esposizioni di cui al punto 1); 3) di eventuali asimmetrie rilevanti negli andamenti delle esposizioni di cui al punto 1) in corrispondenza dei sottomoduli di rischio che prevedono l'applicazione di stress sia al rialzo che al ribasso; 4) dei livelli di diversificazione di ciascuna rispettiva esposizione di cui al punto 1); 5) della eventuale presenza di rischi rilevanti non presi in considerazione esplicitamente nella formula standard; 6) della serie completa della stima dei Pay-out che si ottengono applicando la tecnica di attenuazione del rischio nei diversi scenari. 2. La tecnica finanziaria di attenuazione del rischio genera un rischio di base significativo quando la valutazione di cui al comma 1 non fornisce all'impresa evidenze sufficienti a dimostrare che le variazioni di valore dell'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio riflettano tutte le variazioni significative del valore dell'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire. 3. Nei casi in cui i termini e le condizioni di una tecnica finanziaria di attenuazione del rischio specifichino un limite alla massima protezione in caso di perdita definito in proporzione dell'effettiva esposizione al rischio iniziale, l'impresa effettua la valutazione di significativita' di cui al comma 1 solo per la parte di esposizione effettivamente coperta con la tecnica finanziaria di attenuazione del rischio.