Art. 5 
 
 
                  Utilizzo di tecniche finanziarie 
                     di attenuazione del rischio 
 
  1. L'impresa che calcola il requisito patrimoniale di  solvibilita'
tramite la formula standard e utilizza le  tecniche  di  attenuazione
del rischio di cui all'art. 212 degli Atti delegati, nel valutare  la
significativita' del rischio di base: 
    a) non tiene conto degli effetti di altri elementi, presenti  nel
proprio bilancio e suscettibili di incidere su detto rischio di base,
a meno che non ci sia una connessione continua e  coerente  tra  tali
elementi e l'esposizione al rischio oggetto di attenuazione; 
    b) opera la valutazione di cui all'art. 4, comma 3,  lettera  a),
del  presente  regolamento,  avendo  presente  la  tipologia   e   le
condizioni contrattuali dello strumento di attenuazione del rischio e
le regole che governano i mercati in cui lo strumento  e'  quotato  o
dai quali sono desumibili i dati che ne consentano la valutazione; 
    c) opera la valutazione di cui all'art. 4, comma 3,  lettera  b),
del presente regolamento, includendo tutti  gli  scenari  considerati
nei pertinenti moduli o sottomoduli della formula  standard,  tenendo
almeno conto: 
      1) del grado  di  simmetria  tra  l'esposizione  effettivamente
coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio e l'esposizione  al
rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire; 
      2) di eventuali dipendenze non lineari tra le  due  esposizioni
di cui al punto 1); 
      3) di eventuali  asimmetrie  rilevanti  negli  andamenti  delle
esposizioni di cui al punto 1) in corrispondenza dei  sottomoduli  di
rischio che prevedono l'applicazione di stress sia al rialzo  che  al
ribasso; 
      4) dei  livelli  di  diversificazione  di  ciascuna  rispettiva
esposizione di cui al punto 1); 
      5) della eventuale presenza di rischi rilevanti  non  presi  in
considerazione esplicitamente nella formula standard; 
      6)  della  serie  completa  della  stima  dei  Pay-out  che  si
ottengono applicando la  tecnica  di  attenuazione  del  rischio  nei
diversi scenari. 
  2. La tecnica finanziaria di attenuazione  del  rischio  genera  un
rischio di base significativo quando la valutazione di cui al comma 1
non fornisce all'impresa evidenze sufficienti  a  dimostrare  che  le
variazioni di valore dell'esposizione  effettivamente  coperta  dalla
tecnica di attenuazione del rischio riflettano  tutte  le  variazioni
significative del valore dell'esposizione al rischio dell'impresa che
la tecnica di attenuazione intende coprire. 
  3. Nei casi in cui  i  termini  e  le  condizioni  di  una  tecnica
finanziaria di attenuazione del rischio specifichino un  limite  alla
massima  protezione  in  caso  di  perdita  definito  in  proporzione
dell'effettiva esposizione al rischio iniziale, l'impresa effettua la
valutazione di significativita' di cui al comma 1 solo per  la  parte
di esposizione effettivamente coperta con la tecnica  finanziaria  di
attenuazione del rischio.