Art. 5 
 
 
            Acquisizione dei dati del richiedente la CIE 
 
  1. Per il rilascio della CIE, il Comune  o  il  Consolato  effettua
l'acquisizione delle seguenti informazioni del richiedente: 
    a) elementi biometrici primari; 
    b) elementi biometrici secondari; 
    c) firma autografa nei casi previsti; 
    d) dato relativo all'autorizzazione o meno all'espatrio; 
    e) dato facoltativo relativo alla volonta' di donazione o diniego
di organi e/o di tessuti; 
    f) eventuali indirizzi di recapito della CIE o  di  contatto  del
richiedente  per  ricevere  comunicazioni  inerenti  allo  stato   di
avanzamento della pratica di rilascio della CIE. 
  2. Al termine dell'operazione di acquisizione dei dati  di  cui  al
comma 1, il Comune o il Consolato rilascia al richiedente la ricevuta
della richiesta della CIE, comprensiva del  numero  della  pratica  e
della prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE.