Art. 5 Servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli organismi che erogano pubblici servizi, fruiscono dei servizi di cui all'Allegato D, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, secondo le modalita' indicate nell'Allegato C. 2. L'ANPR rende disponibili all'Istituto nazionale di statistica, mediante i servizi previsti nell'Allegato D, i dati di cui all'articolo 2, concernenti la popolazione, il movimento naturale e i trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica, nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione dell'Unione Europea. 3. Il Ministero dell'interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici verifica i presupposti e le condizioni di legittimita' dell'accesso ai servizi di cui al presente articolo. 4. Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresi' agli elenchi di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimita' dell'accesso ai dati e' svolta dal sindaco.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del gia' citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie.». - Per il testo dell'art. 62, comma 3, del gia' citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 34 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223: «Art. 34 (Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca). - 1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilita', l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente. 2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca. 3. Il comune puo' esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.».