Art. 5 
 
 
                            Procedimento 
 
  1. Il responsabile del registro approva il  modello  della  domanda
per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei
a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4  di  cui
la domanda deve essere corredata. Il modello approvato e'  pubblicato
sul sito internet del Ministero. 
  2. La domanda e' sottoscritta e trasmessa unitamente agli allegati.
La sottoscrizione puo' essere apposta anche mediante firma digitale e
la trasmissione puo' aver  luogo  anche  a  mezzo  posta  elettronica
certificata. 
  3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro  trenta
giorni a decorrere  dalla  data  di  ricevimento  della  domanda.  La
richiesta di integrazione  della  domanda  o  dei  suoi  allegati  e'
ammessa per una sola volta e sospende  il  predetto  termine  per  un
periodo non superiore  a  trenta  giorni.  La  mancata  adozione  del
provvedimento di iscrizione nei termini  di  cui  al  presente  comma
equivale al diniego di iscrizione.