Art. 5 Procedimento 1. Il responsabile del registro approva il modello della domanda per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato e' pubblicato sul sito internet del Ministero. 2. La domanda e' sottoscritta e trasmessa unitamente agli allegati. La sottoscrizione puo' essere apposta anche mediante firma digitale e la trasmissione puo' aver luogo anche a mezzo posta elettronica certificata. 3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati e' ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nei termini di cui al presente comma equivale al diniego di iscrizione.