Art. 5 Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 39, al primo periodo, le parole: "funzionalmente equivalenti ai brevetti" sono sostituite dalle seguenti: ", da disegni e modelli" e il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con societa' che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni."; b) al comma 41, dopo le parole: "contratti di ricerca stipulati con" sono inserite le seguenti: "societa' diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero con"; c) il comma 42 e' sostituito dal seguente: "42. La quota di reddito agevolabile e' determinata sulla base del rapporto tra: a) i costi di attivita' di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39; b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene."; d) dopo il comma 42 e' inserito il seguente: "42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma 42 e' aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con societa' che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a)."; e) al comma 44, le parole: "di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e" sono soppresse. 2. Al fine di diffondere l'innovazione e di stimolare la competitivita' del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, anche attraverso le forme previste dall'articolo 4, comma 9, del presente decreto, provvede a: a) sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi; b) istituire un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da universita', da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per l'utilizzazione da parte delle imprese; c) fungere da tramite tra le imprese per lo scambio di informazioni e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra esse. 3. Gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia le informazioni necessarie per gli scopi di cui al comma 2, lettera a). La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e' tenuta a retrocedere i proventi derivanti dalla vendita o dalla cessione del diritto d'uso di un brevetto o di un altro titolo di proprieta' intellettuale, al netto dei costi, all'ente pubblico di ricerca di provenienza del brevetto stesso, che le abbia conferito mandato per la vendita o la cessione. Le universita' possono stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalita' previste dal presente articolo per gli enti pubblici di ricerca. Al fine di diffondere l'innovazione nel sistema delle piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia puo' stipulare accordi, convenzioni e contratti, comunque denominati, con il sistema camerale, con le associazioni delle imprese, con i distretti industriali e con le reti d'impresa. Le funzioni previste dai commi 2 e 3, sono svolte dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.