Art. 5 Liceo artistico 1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo artistico, che tiene conto della dimensione pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte. Il progetto e' sviluppato secondo le fasi di: a) analisi e rielaborazione delle fonti rispetto alla traccia; b) schizzi preliminari e bozzetti (ogni candidato ha facolta' di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le attitudini personali nell'autonomia creativa); c) restituzione tecno-grafica coerente con il progetto; d) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; e) relazione illustrativa dettagliata sulle scelte di progetto. 2. Le modalita' operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in relazione al tema previsto dallo specifico indirizzo. 3. La durata massima della prova e' di tre giorni, per sei ore al giorno.