Art. 5 
 
 
                      Revoca del licenziamento 
 
  1. Nell'ipotesi di revoca  del  licenziamento,  purche'  effettuata
entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore  di
lavoro dell'impugnazione del  medesimo,  il  rapporto  di  lavoro  si
intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto  del
lavoratore alla retribuzione maturata  nel  periodo  precedente  alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente decreto.