Art. 5 
 
 
Banca dati della valutazione multidimensionale per la presa in carico 
 
  1. Nel caso in cui all'erogazione di una  prestazione  sociale  sia
associata  una  presa  in  carico  da  parte  del  servizio   sociale
professionale,  gli  enti  erogatori  mettono  a   disposizione   del
Casellario  le  informazioni  sulla  valutazione   multidimensionale,
incluse le caratteristiche socio-demografiche  del  beneficiario  e/o
del suo nucleo familiare,  come  individuate  nella  Tabella  3,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Le informazioni di cui  al  comma  1  sono  organizzate  in  tre
sezioni corrispondenti a distinte aree di utenza: 
  a) Infanzia, adolescenza e famiglia; 
  b) Disabilita' e non autosufficienza; 
  c) Poverta', esclusione sociale e altre forme di disagio. 
  Le sezioni costituiscono moduli separati del Casellario,  correlate
selettivamente con la  Tabella  2  e  le  informazioni  estratte  dal
sistema informativo dell'ISEE secondo le modalita' di  cui  ai  commi
successivi. 
  3. In sede di  prima  applicazione,  la  Tabella  3  recepisce  per
ciascuna delle sezioni di cui al comma 2 le informazioni definite, ai
fini  della  realizzazione  del  SISS,  nei   moduli   in   fase   di
sperimentazione  d'intesa  tra  il  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali e  le  Regioni  e  le  Province  autonome,  di  cui
all'articolo 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze. In particolare, le informazioni di cui al comma 2 sono
definite: 
  a) quanto alla lettera a), attraverso il modulo SINBA; 
  b) quanto alla lettera b), attraverso il modulo SINA; 
  c) quanto alla lettera c), attraverso il modulo SIP. 
  4. Con riferimento alle sole informazioni  raccolte  attraverso  il
modulo SINBA,  di  cui  al  comma  3,  l'acquisizione  da  parte  del
Casellario avviene in forma individuale ma priva di ogni  riferimento
che ne  permetta  il  collegamento  diretto  con  gli  interessati  e
comunque con modalita' che, pur consentendo il collegamento nel tempo
delle informazioni riferite ai  medesimi  individui,  rendono  questi
ultimi non identificabili. A tal fine, gli enti erogatori inseriscono
il codice fiscale dei beneficiari  utilizzandolo  esclusivamente  per
associare alle  informazioni  raccolte  attraverso  il  modulo  SINBA
quelle  sulle  eventuali   ulteriori   prestazioni,   acquisite   dal
Casellario con la Tabella 2,  e  quelle  eventualmente  estratte  dal
sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo  3.  A  seguito
dell'associazione di cui al precedente periodo, le informazioni  sono
automaticamente  riaggregate,   al   fine   di   garantire   la   non
identificabilita' degli interessati, prevedendo comunque  i  seguenti
livelli minimi di aggregazione: 
  a) riferimenti territoriali di livello non inferiore  a  quello  di
ambito territoriale, di cui all'articolo  8,  comma  3,  lettera  a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
  b) riferimenti all'eta' del beneficiario  individuabili  in  classi
non inferiori al triennio; 
  c) eventuali riferimenti all'ISEE o alle condizioni economiche  per
scaglioni non inferiori ad euro 3.000. 
  5.  Le  procedure  mediante   le   quali   si   assicura   la   non
identificabilita'  degli  interessati,  che  deve   essere   comunque
garantita all'atto dell'acquisizione delle  informazioni  del  modulo
SINBA da parte del Casellario, sono indicate nel decreto direttoriale
di cui all'articolo 2, comma 6.  Con  il  medesimo  provvedimento  si
garantisce la non reversibilita' del processo di associazione tra  le
informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA e le altre  presenti
nel Casellario, di cui al secondo periodo del presente comma. 
  6. Con riferimento alle informazioni raccolte attraverso il  modulo
SIP, la definizione dei flussi informativi  e'  oggetto  di  apposita
sperimentazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
d'intesa con le Regioni e le Province autonome, ai sensi del comma 7. 
  7.  Al  fine  di  sviluppare  l'assetto  dei  relativi  flussi,  le
informazioni di cui al presente articolo sono inviate all'INPS  dagli
enti locali, in forma singola o associata, individuati con accordo in
sede di Conferenza Unificata,  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, in via sperimentale, per un periodo di
12 mesi a partire dal termine specificato con il decreto direttoriale
di  cui  all'articolo  2,  comma  6.  Al  termine   della   fase   di
sperimentazione e a  seguito  della  verifica  della  congruita'  dei
flussi informativi, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  si
procede  all'integrazione   ed   eventuale   revisione   dei   flussi
informativi per  tutto  il  territorio  nazionale.  Con  il  medesimo
provvedimento si procede alla definizione dei flussi informativi  del
SIP. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  5  del   citato   decreto
          interministeriale 26 giugno 2013, si vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta l'art. 8 della citata  legge  n.  328  del
          2000: 
              «Art. 8 (Funzioni  delle  regioni).  -  1.  Le  regioni
          esercitano le funzioni di programmazione,  coordinamento  e
          indirizzo degli  interventi  sociali  nonche'  di  verifica
          della  rispettiva  attuazione  a  livello  territoriale   e
          disciplinano l'integrazione degli  interventi  stessi,  con
          particolare   riferimento   all'attivita'    sanitaria    e
          socio-sanitaria ad elevata integrazione  sanitaria  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera n), della  legge  30  novembre
          1998, n. 419. 
              2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle
          esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli
          interventi sociali secondo le indicazioni di  cui  all'art.
          3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive  competenze,
          modalita' di collaborazione e  azioni  coordinate  con  gli
          enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo  e
          di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a  forme
          di  cooperazione.  Le  regioni  provvedono  altresi'   alla
          consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi  5
          e 6, e 10 della presente legge. 
              3. Alle regioni, nel rispetto di  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  spetta  in
          particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: 
              a) determinazione, entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme
          di concertazione con gli  enti  locali  interessati,  degli
          ambiti territoriali, delle modalita' e degli strumenti  per
          la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali
          a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali,  le
          regioni  prevedono  incentivi   a   favore   dell'esercizio
          associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali  di
          norma coincidenti con i distretti  sanitari  gia'  operanti
          per le prestazioni sanitarie,  destinando  allo  scopo  una
          quota delle complessive risorse  regionali  destinate  agli
          interventi previsti dalla presente legge; 
              b) definizione di politiche  integrate  in  materia  di
          interventi   sociali,   ambiente,   sanita',    istituzioni
          scolastiche, avviamento al  lavoro  e  reinserimento  nelle
          attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
          comunicazioni; 
              c)  promozione  e   coordinamento   delle   azioni   di
          assistenza tecnica per la istituzione e la  gestione  degli
          interventi sociali da parte degli enti locali; 
              d)  promozione   della   sperimentazione   di   modelli
          innovativi di servizi in grado  di  coordinare  le  risorse
          umane  e  finanziarie  presenti  a  livello  locale  e   di
          collegarsi altresi' alle esperienze  effettuate  a  livello
          europeo; 
              e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di
          gestione atti a valutare  l'efficacia  e  l'efficienza  dei
          servizi ed i risultati delle azioni previste; 
              f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati
          dallo   Stato,   dei    criteri    per    l'autorizzazione,
          l'accreditamento e  la  vigilanza  delle  strutture  e  dei
          servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui  all'art.
          1, comma 4 e 5; 
              g) istituzione, secondo le modalita' definite con legge
          regionale, sulla base di indicatori oggettivi di  qualita',
          di registri dei soggetti  autorizzati  all'esercizio  delle
          attivita' disciplinate dalla presente legge; 
              h)  definizione  dei  requisiti  di  qualita'  per   la
          gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; 
              i) definizione  dei  criteri  per  la  concessione  dei
          titoli di cui all'art. 17 da parte dei  comuni,  secondo  i
          criteri generali adottati in sede nazionale; 
              l) definizione dei criteri per  la  determinazione  del
          concorso da parte degli utenti al costo delle  prestazioni,
          sulla base dei criteri determinati ai sensi  dell'art.  18,
          comma 3, lettera g); 
              m) predisposizione e finanziamento  dei  piani  per  la
          formazione e l'aggiornamento  del  personale  addetto  alle
          attivita' sociali; 
              n) determinazione dei criteri per la definizione  delle
          tariffe  che  i  comuni  sono  tenuti  a  corrispondere  ai
          soggetti accreditati; 
              o)  esercizio  dei  poteri  sostitutivi,   secondo   le
          modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'art.  3
          del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,   nei
          confronti degli enti locali inadempienti rispetto a  quanto
          stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e
          19. 
              4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto
          1990,  n.  241,  le  regioni  disciplinano   le   procedure
          amministrative,  le  modalita'  per  la  presentazione  dei
          reclami da parte degli utenti delle prestazioni  sociali  e
          l'eventuale istituzione di uffici di  tutela  degli  utenti
          stessi che assicurino adeguate forme  di  indipendenza  nei
          confronti degli enti erogatori. 
              5. La legge regionale di cui all'art. 132  del  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,   n.   112,   disciplina   il
          trasferimento ai comuni o agli enti locali  delle  funzioni
          indicate dal regio decreto-legge 8  maggio  1927,  n.  798,
          convertito dalla legge 6 dicembre  1928,  n.  2838,  e  dal
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993,  n.  67.  Con  la
          medesima legge, le regioni disciplinano, con  le  modalita'
          stabilite dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 112
          del 1998, il trasferimento ai comuni  e  agli  enti  locali
          delle  risorse  umane,  finanziarie  e   patrimoniali   per
          assicurare   la    copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
          alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  per
          l'esercizio delle funzioni stesse.». 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».