Art. 5 Banca dati della valutazione multidimensionale per la presa in carico 1. Nel caso in cui all'erogazione di una prestazione sociale sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale, gli enti erogatori mettono a disposizione del Casellario le informazioni sulla valutazione multidimensionale, incluse le caratteristiche socio-demografiche del beneficiario e/o del suo nucleo familiare, come individuate nella Tabella 3, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono organizzate in tre sezioni corrispondenti a distinte aree di utenza: a) Infanzia, adolescenza e famiglia; b) Disabilita' e non autosufficienza; c) Poverta', esclusione sociale e altre forme di disagio. Le sezioni costituiscono moduli separati del Casellario, correlate selettivamente con la Tabella 2 e le informazioni estratte dal sistema informativo dell'ISEE secondo le modalita' di cui ai commi successivi. 3. In sede di prima applicazione, la Tabella 3 recepisce per ciascuna delle sezioni di cui al comma 2 le informazioni definite, ai fini della realizzazione del SISS, nei moduli in fase di sperimentazione d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e le Province autonome, di cui all'articolo 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, le informazioni di cui al comma 2 sono definite: a) quanto alla lettera a), attraverso il modulo SINBA; b) quanto alla lettera b), attraverso il modulo SINA; c) quanto alla lettera c), attraverso il modulo SIP. 4. Con riferimento alle sole informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA, di cui al comma 3, l'acquisizione da parte del Casellario avviene in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalita' che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili. A tal fine, gli enti erogatori inseriscono il codice fiscale dei beneficiari utilizzandolo esclusivamente per associare alle informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA quelle sulle eventuali ulteriori prestazioni, acquisite dal Casellario con la Tabella 2, e quelle eventualmente estratte dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 3. A seguito dell'associazione di cui al precedente periodo, le informazioni sono automaticamente riaggregate, al fine di garantire la non identificabilita' degli interessati, prevedendo comunque i seguenti livelli minimi di aggregazione: a) riferimenti territoriali di livello non inferiore a quello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; b) riferimenti all'eta' del beneficiario individuabili in classi non inferiori al triennio; c) eventuali riferimenti all'ISEE o alle condizioni economiche per scaglioni non inferiori ad euro 3.000. 5. Le procedure mediante le quali si assicura la non identificabilita' degli interessati, che deve essere comunque garantita all'atto dell'acquisizione delle informazioni del modulo SINBA da parte del Casellario, sono indicate nel decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 6. Con il medesimo provvedimento si garantisce la non reversibilita' del processo di associazione tra le informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA e le altre presenti nel Casellario, di cui al secondo periodo del presente comma. 6. Con riferimento alle informazioni raccolte attraverso il modulo SIP, la definizione dei flussi informativi e' oggetto di apposita sperimentazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le Regioni e le Province autonome, ai sensi del comma 7. 7. Al fine di sviluppare l'assetto dei relativi flussi, le informazioni di cui al presente articolo sono inviate all'INPS dagli enti locali, in forma singola o associata, individuati con accordo in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in via sperimentale, per un periodo di 12 mesi a partire dal termine specificato con il decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 6. Al termine della fase di sperimentazione e a seguito della verifica della congruita' dei flussi informativi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si procede all'integrazione ed eventuale revisione dei flussi informativi per tutto il territorio nazionale. Con il medesimo provvedimento si procede alla definizione dei flussi informativi del SIP.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 5 del citato decreto interministeriale 26 giugno 2013, si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'art. 8 della citata legge n. 328 del 2000: «Art. 8 (Funzioni delle regioni). - 1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attivita' sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419. 2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge. 3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge; b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni; c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali; d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello europeo; e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste; f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e 5; g) istituzione, secondo le modalita' definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualita', di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge; h) definizione dei requisiti di qualita' per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'art. 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale; l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera g); m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attivita' sociali; n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati; o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19. 4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalita' per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori. 5. La legge regionale di cui all'art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita' stabilite dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.». - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».