Art. 5 
 
 
                    Procedimento per l'iscrizione 
 
  1.  Il  responsabile  approva  il   modello   della   domanda   per
l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti  idonei  a
comprovare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, di cui
la domanda deve essere corredata. Il modello approvato e'  pubblicato
sul sito internet del Ministero. 
  2. La domanda e' sottoscritta  con  firma  digitale. E'  trasmessa,
unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata. 
  3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro  trenta
giorni a decorrere  dalla  data  di  ricevimento  della  domanda.  La
richiesta di integrazione  della  domanda  o  dei  suoi  allegati  e'
ammessa per una sola volta e sospende  il  predetto  termine  per  un
periodo non superiore  a  trenta  giorni.  La  mancata  adozione  del
provvedimento di iscrizione nel termine  di  cui  al  presente  comma
equivale a diniego dello stesso.