Art. 5 Procedura di liquidazione del TFR come parte integrativa della retribuzione 1. I lavoratori di cui all'articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R., nella misura determinata dall'articolo 4, comma 1, attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta. 2. Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, la manifestazione di volonta' esercitata dal lavoratore dipendente e' efficace e l'erogazione della Qu.I.R. e' operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza di cui al comma 1 sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volonta' esercitata e' irrevocabile. 3. A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al lavoratore dipendente, sulla base delle modalita' in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al Fondo di tesoreria INPS. 4. I datori di lavoro di cui all'articolo 6, comma 1, che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza ai sensi del comma 2.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si veda nelle note alle premesse.