Art. 5 Requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale 1. I limiti di eta' per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di orchestrale della banda musicale sono i seguenti: a) limite minimo di eta' previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197; b) limite massimo, in deroga a quello ordinario per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197. 2. I requisiti di idoneita' fisica e psichica per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di orchestrale della banda musicale, in deroga a quelli ordinari, sono quelli indicati all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, e' il seguente: «Art. 1 (Limiti di eta'). - 1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato in diciotto anni. 2. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta': a) trenta anni per il concorso a vigile del fuoco, salvo il limite di trentasette anni, di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; b) trenta anni per il concorso a vice ispettore antincendio, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i candidati appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; c) trentacinque anni per i concorsi a vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo, salvo quanto previsto dal comma 3; d) quarantacinque anni per le procedure selettive di accesso al ruolo degli operatori e per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici.». - Il testo dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, e' il seguente: «Art. 3 (Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita'). - 1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori e' soggetta alla verifica del possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica: a) sana costituzione fisica; b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermita' fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale per l'idoneita' specifica alle attivita' previste per la qualifica da ricoprire, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e di incolumita' proprie del candidato e di coloro che prestano attivita' lavorativa congiuntamente ad esso.».