Art. 5 
 
Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di  dati
  sui conti finanziari e su taluni pagamenti 
 
  1. Le istituzioni finanziarie  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
all'atto dell'apertura  di  un  conto  finanziario  da  parte  di  un
soggetto non residente ovvero di un  cittadino  statunitense  ovunque
residente, acquisiscono: 
  a) il  codice  fiscale  rilasciato  dallo  Stato  di  residenza,  a
condizione  che  il  codice  sia  previsto  in  tale  Stato,  nonche'
un'attestazione di residenza fiscale  e,  inoltre,  per  i  cittadini
statunitensi ovunque residenti,  il  codice  fiscale  statunitense  e
un'attestazione di residenza fiscale statunitense; 
  b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data
di nascita e l'indirizzo  nonche'  la  documentazione  attestante  la
cittadinanza per i cittadini statunitensi; 
  c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche,  la  denominazione
sociale o la ragione sociale nonche' la sede legale. 
  2. Le istituzioni finanziarie  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
all'atto dell'apertura di un conto finanziario da  parte  di  entita'
non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in  aggiunta
alle informazioni previste dalle lettere a) e  c)  del  comma  1  del
presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del
medesimo comma 1, relative alle persone  fisiche  che  esercitano  il
controllo sulle suddette entita'. 
  3.  A  partire  dal  1º  luglio  2014  decorrono  gli  obblighi  di
acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari
da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero  di
cittadini statunitensi ovunque  residenti,  nonche'  di  entita'  non
finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti,  controllate
da una o piu' persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o
da cittadini statunitensi. 
  4. A  partire  dal  1º  gennaio  2016  decorrono  gli  obblighi  di
acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari
da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia  e  dagli
Stati Uniti d'America, nonche' di entita'  non  finanziarie  passive,
ovunque residenti. 
  5. Per i conti finanziari di pertinenza dei  soggetti  indicati  al
comma 3 del presente articolo, esistenti  alla  data  del  30  giugno
2014, le istituzioni finanziarie di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
acquisiscono il codice fiscale  statunitense  entro  il  31  dicembre
2017. 
  6. Per i conti finanziari di pertinenza dei  soggetti  indicati  al
comma 4 del presente articolo, esistenti alla data  del  31  dicembre
2015, le istituzioni finanziarie di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui
al medesimo articolo 4, comma 2, il codice fiscale  rilasciato  dallo
Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto  in  tale
Stato, nonche' il luogo e la data di nascita per le persone  fisiche,
incluse  quelle  che  esercitano  il  controllo  sulle  entita'   non
finanziarie passive, ovunque residenti. 
  7. Le istituzioni finanziarie  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
mantengono evidenza  dell'ammontare  aggregato  annuo  dei  pagamenti
corrisposti a partire dal 1º  gennaio  2015  a  ciascuna  istituzione
finanziaria non partecipante di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  1,
lettera r), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge. 
  8. Le istituzioni finanziarie  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
adempiono  gli  obblighi  di  adeguata  verifica  ai   fini   fiscali
applicando le procedure indicate negli accordi  di  cui  al  medesimo
articolo 4, comma 2, secondo quanto previsto dai  pertinenti  decreti
ministeriali previsti dal medesimo articolo 4, comma 2. 
  9. Le istituzioni finanziarie  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
conservano la documentazione e le  evidenze  utilizzate  al  fine  di
espletare gli obblighi di adeguata verifica  ai  fini  fiscali  e  di
acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui  al
comma 7 del presente articolo fino al 31  dicembre  dell'ottavo  anno
successivo a quello in cui e'  dovuta  la  comunicazione  di  cui  al
citato articolo 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione,
fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in  cui  tale
comunicazione e' dovuta.